Sentenza n. 5734/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 817/2025 del 14 aprile 2025 del Tribunale di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 817/2025 del 14 aprile 2025 del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante buono elettronico della carta del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscergli 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme, il giudice può, su richiesta, applicare una penalità di mora per il ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
La disposizione è richiamata per individuare l’ufficio il cui responsabile viene nominato commissario ad acta, con facoltà di delegare l’esecuzione a un funzionario della stessa amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma e non prospetta elementi ostativi, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
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