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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11720 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale di una perdita derivante da un'operazione societaria e finanziaria relativa al salvataggio e alla successiva vendita della società ICA. La contribuente aveva inoltre contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto fosse stato notificato al rappresentante legale presso un domicilio diverso dalla sede sociale e con una procedura non corretta. In particolare, la relata non chiariva se l'irreperibilità fosse assoluta o soltanto temporanea. La società sosteneva anche che l'eventuale sanatoria della notifica, avvenuta mediante la proposizione del ricorso, fosse intervenuta dopo la scadenza del termine di decadenza dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi undici motivi di ricorso relativi alla notificazione dell'avviso. Ha ritenuto invalida la notifica effettuata al rappresentante legale in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società, rilevando inoltre l'insufficiente indicazione delle ricerche svolte dal notificatore e l'assenza di prova di un'irreperibilità definitiva. La costituzione in giudizio della contribuente avrebbe potuto sanare la nullità per raggiungimento dello scopo, ma solo se intervenuta prima della scadenza del termine di decadenza. Poiché il termine scadeva il 31 dicembre 2004 e la sanatoria si è verificata con il ricorso del 28 febbraio 2005, la decadenza dell'Amministrazione si era già perfezionata. I motivi riguardanti il merito della deduzione, le ragioni economiche dell'operazione e le sanzioni sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione Regionale è stata cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo della contribuente è stato accolto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina la notificazione degli atti tributari, facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente e prevedendo modalità semplificate in caso di irreperibilità. Tali modalità richiedono però che l'irreperibilità sia adeguatamente verificata e non meramente temporanea.

  • Art. 140 c.p.c.

    Si applica quando il destinatario non viene trovato presso l'indirizzo conosciuto, ma non risulta una sua irreperibilità assoluta. In tale situazione devono essere eseguiti gli adempimenti previsti per l'assenza temporanea.

  • Art. 145 c.p.c.

    Riguarda la notificazione alle persone giuridiche e consente, in determinate condizioni, la notifica al rappresentante legale presso la sua residenza, secondo modalità ritenute più garantiste per il contribuente.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, ad esempio mediante la proposizione del ricorso. Tuttavia, in materia tributaria, la sanatoria è efficace soltanto se interviene prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce le regole generali sull'onere della prova. La questione relativa alla ripartizione dell'onere probatorio sulle ragioni economiche dell'operazione non è stata esaminata dalla Corte, poiché assorbita dall'accoglimento dei motivi sulla notifica.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    Disciplina la responsabilità per le sanzioni tributarie delle società e dei loro rappresentanti. Anche questa questione è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento deve rispettare il domicilio fiscale della società e le regole specifiche applicabili alle persone giuridiche e al loro rappresentante legale.
  • La procedura prevista per i destinatari irreperibili non può essere utilizzata sulla base della sola constatazione che il destinatario non è stato trovato: la relata deve indicare ricerche idonee a dimostrare un'irreperibilità effettiva e non temporanea.
  • La notifica effettuata al rappresentante legale in un comune diverso da quello della sede o del domicilio fiscale può essere valida solo se eseguita mediante una procedura corretta e adeguatamente garantista.
  • La proposizione del ricorso può sanare una notifica nulla per raggiungimento dello scopo, ma non può impedire la decadenza dell'Amministrazione se il ricorso è presentato dopo la scadenza del termine per notificare l'accertamento.
  • Quando la notifica dell'atto impositivo è invalida e la sanatoria interviene tardivamente, l'accertamento è inefficace per intervenuta decadenza, rendendo superfluo l'esame delle contestazioni sul merito fiscale.
  • In casi analoghi è essenziale verificare separatamente la validità della notifica, la data di scadenza del termine decadenziale e la data di effettiva sanatoria o conoscenza dell'atto.

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