Sentenza n. 1730/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2794/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 2794/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero ha integralmente dato esecuzione alla pronuncia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato che la pretesa del ricorrente è stata interamente soddisfatta nelle more del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, ritenuta parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente nelle more la pronuncia posta a fondamento dell'azione e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l'accertamento dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata, non il mero adempimento parziale dell'amministrazione.
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