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Sentenza

Sentenza n. 1730/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2794/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 2794/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero ha integralmente dato esecuzione alla pronuncia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato che la pretesa del ricorrente è stata interamente soddisfatta nelle more del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, ritenuta parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente nelle more la pronuncia posta a fondamento dell'azione e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l'accertamento dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata, non il mero adempimento parziale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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