Cassazione Penale, Sentenza n. 1686/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'appello con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva. Sosteneva che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento esclusivo alle risultanze del casellario giudiziale senza valutare se il nuovo reato costituisse manifestazione di accresciuta capacità a delinquere alla luce della natura e del tempo dei precedenti e dei parametri di cui all'art. 133 c.p., non uniformandosi al principio di diritto indicato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato il rigetto evidenziando che il nuovo reato denota una più spiccata capacità criminale desumibile non solo dai precedenti anteriori ma anche dai criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare dalla condotta successiva al reato: le ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale dimostrano una sistematicità dell'inosservanza e l'insensibilità del Diana alle sanzioni, giustificando l'applicazione della recidiva e una risposta repressiva accresciuta. La Corte ha inoltre osservato che la modesta entità del nuovo reato non esclude che esso manifesti maggiore pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Il ricorrente invocava violazione di questa norma in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse sufficiente e conforme ai principi di diritto richiesti, quindi la presunta violazione non è stata ravvisata.
Codice penale
La Corte territoriale ha applicato i criteri di cui all'art. 133 (parametri per la determinazione della pena e valutazione della pericolosità) per valutare la recidiva: oltre ai precedenti anteriori al nuovo reato, ha considerato la condotta successiva e la sistematicità delle violazioni come indici di maggiore capacità a delinquere.
Codice di procedura penale
In caso di rigetto del ricorso la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per l'applicazione della recidiva non è sufficiente il solo esame formale del casellario: il giudice deve valutare se il nuovo reato rappresenti una manifestazione di accresciuta capacità a delinquere alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (natura, tempo, modalità, condotta successiva, ecc.).
- La condotta successiva al reato (es. ripetute violazioni di misure preventive o obblighi) è rilevante per dimostrare la sistematicità e l'insensibilità alle sanzioni, elementi che possono giustificare l'applicazione della recidiva anche se il nuovo reato appare di modesta entità.
- Il giudice deve esplicitare nella motivazione come i precedenti e gli altri elementi (art. 133 c.p.) incidano sulla valutazione della pericolosità sociale; una motivazione che si limiti a richiamare il casellario senza integrare questa valutazione può risultare carente.
- In appello e in sede di rinvio il rispetto del principio affermato dalla Cassazione è obbligatorio: la Corte di merito deve adeguarsi alle indicazioni di diritto contenute nella sentenza di annullamento con rinvio e motivare il ragionamento secondo quei parametri.
- Se il ricorso in Cassazione è rigettato, il ricorrente è di norma condannato alle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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