Cassazione Civile, Ordinanza n. 14563/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un subappalto, autorizzato dall'ente committente per opere di scavi e movimenti di terra entro un importo indicato di circa 130.000 euro, affidato a una società subappaltatrice da parte dell'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico. Durante l'esecuzione, per una revisione dei quantitativi e la contabilizzazione di lavori non inizialmente previsti, l'impresa appaltatrice concordava con la stazione appaltante nuovi prezzi, ma senza chiedere una nuova autorizzazione al subappalto per eventuali importi eccedenti la soglia iniziale. La subappaltatrice chiedeva la declaratoria di nullità del contratto di subappalto per la parte eccedente l'importo autorizzato e la condanna al pagamento di un ulteriore saldo prezzo, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1655 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nel valutare le prove e nell'escludere che i lavori fossero proseguiti oltre dicembre 2007; con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che non fosse stata considerata la testimonianza di un teste che avrebbe confermato forniture di materiale fino a marzo 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle deposizioni testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'errore denunciabile ex art. 115 c.p.c. riguarda solo l'utilizzazione di prove inesistenti nel processo o l'attribuzione al processo di prove non acquisite, non la diversa valutazione dell'attendibilità o dell'idoneità dimostrativa delle prove stesse. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il fatto storico della prosecuzione dei lavori oltre dicembre 2007 era stato comunque esaminato dalla Corte territoriale, la quale aveva motivatamente ritenuto insufficiente la prova offerta; pertanto non sussisteva un omesso esame di fatto decisivo, ma solo una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare una pretesa errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto però che la doglianza mascherasse una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 1655 c.c.
Citat0 in relazione alla qualificazione del rapporto di appalto/subappalto, ma non è stato oggetto di una distinta ratio decisoria; il richiamo è servito alla ricorrente per sostenere la propria tesi probatoria.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che è denunciabile in cassazione l'errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o non acquisite, non la mera diversa valutazione delle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 115 e 132 c.p.c.; la Corte non ravvisa alcuna violazione, poiché la censura tendeva in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Citat0 dalla ricorrente per sostenere un vizio motivazionale; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata fosse mancante o apparente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Evocato come parametro del primo motivo, ma ritenuto inidoneo a veicolare una semplice critica alla valutazione delle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte chiarisce che l'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive; nel caso concreto il fatto era stato comunque esaminato.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma di modifica che inserisce il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per la statuizione sul contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, perché il controllo della Cassazione non si estende al merito dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti nel processo o acquisite aliunde, non quando attribuisca alle prove offerte un diverso significato o una diversa attendibilità.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente il mancato esame di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive, se il fatto è stato comunque considerato dal giudice.
- Quando la sentenza impugnata esamina il fatto decisivo e motiva sul punto, la censura di omesso esame è inammissibile, anche se la parte contesta la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- Le doglianze che mirano a sovrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle deposizioni testimoniali sono inammissibili in cassazione.
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