Cassazione Civile, Ordinanza n. 14153/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due atti impositivi: un avviso di accertamento per il recupero di un credito IRPEF relativo al periodo d'imposta 2015, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione in assenza di dichiarazione dei redditi, e un atto di recupero di un credito IVA relativo al periodo d'imposta 2012, anch'esso compensato prima della presentazione della dichiarazione IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, in combinato disposto con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha sostenuto che tale omissione avrebbe leso il diritto a una buona amministrazione e, per i tributi armonizzati, il diritto europeo al contraddittorio preventivo; ha richiamato Corte cost. n. 47/2023 e, quanto all'IVA, la giurisprudenza unionale sul contraddittorio obbligatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati e in presenza di verifiche cd. "a tavolino", non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per l'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre osservato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 47/2023 non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, limitandosi a sollecitare un intervento del legislatore. Quanto ai tributi armonizzati, ha ribadito che l'invalidità dell'atto per omesso contraddittorio richiede che il contribuente assolva l'onere di indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che non si tratti di opposizione meramente pretestuosa; nel caso concreto, tali ragioni non erano state neppure dedotte. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
non introduce, per i tributi non armonizzati e per gli accertamenti cd. "a tavolino", un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale tale da invalidare l'atto in caso di omissione.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è invocato come fondamento del diritto al contraddittorio e alla buona amministrazione, ma la Corte ne circoscrive la rilevanza ai tributi armonizzati e nel rispetto della prova di resistenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle conseguenze processuali del rigetto conforme alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte applica la condanna a somme ulteriori in conseguenza del rigetto del ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Corte cost. n. 47 del 2023
è letta come decisione che non ha rimosso la disciplina vigente, limitandosi a sollecitare un intervento normativo.
Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015
richiamata come precedente di riferimento: per i tributi armonizzati l'omissione del contraddittorio comporta invalidità solo se il contribuente indica specifiche difese non pretestuose che avrebbe potuto spendere.
CGUE, 3 luglio 2014, C-129/13, Kamino
il diritto UE collega l'annullamento per violazione del diritto di essere sentiti al fatto che, senza l'irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
Cass., Sez. U., n. 27195 del 2023
richiamata per le conseguenze economiche della conferma della proposta di definizione anticipata.
Cass., Sez. U., n. 27433 del 2023
richiamata nel medesimo contesto delle conseguenze processuali della definizione accelerata.
Cass., Sez. U., n. 32001 del 2022
richiamata per la quantificazione equitativa delle somme dovute ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cass., Sez. V, n. 34693 del 2022
richiamata per il criterio di liquidazione equitativa delle somme conseguenti alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Cass., Sez. V, n. 11560 del 2018
richiamata quale ulteriore conferma dell'assenza di obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per accertamenti su tributi non armonizzati e per indagini "a tavolino".
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, svolti mediante controlli documentali o "a tavolino", non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini, di per sé, l'invalidità dell'atto impositivo.
- La disciplina nazionale sul contraddittorio preventivo non può essere estesa automaticamente ai tributi armonizzati o non armonizzati senza considerare la diversa base normativa e il diverso regime di tutela applicabile.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del diritto al contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e dimostrare che non si tratti di contestazioni meramente pretestuose.
- In materia di diritto di essere sentiti, la tutela si collega a una prova di resistenza: l'atto è annullabile solo se il procedimento, senza l'irregolarità, avrebbe potuto avere un esito diverso.
- La conferma di una proposta di definizione accelerata può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle somme ulteriori previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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