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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26519/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia all'impugnazione effettuata dal ricorrente (art. 589 comma 2 c.p.p.) dopo la cessazione della misura interdittiva. La Corte, richiamando il principio consolidato, ha ritenuto che la sopravvenuta mancanza di interesse non costituisce soccombenza e ha quindi dichiarato l'inammissibilità senza condanna alle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi. 1) Vizio di motivazione e insufficienza del quadro indiziario: il tribunale si sarebbe fondato solo su conversazioni intercettate, senza prova della presenza e della qualità di responsabile di cantiere del Caronella, mentre lo stesso avrebbe rivestito il ruolo di mero socio della SRL; si censurava l'impiego dell'art. 110 c.p. anziché dell'art. 40 c.pv. e la mancata valutazione delle dichiarazioni di testimoni (Pagano e Maita). Si evidenziava altresì che il produttore dei rifiuti sarebbe la ditta Mancuso e che riferimenti a "cantiere Caronella" non provano responsabilità diretta. 2) Vizi relativi alle esigenze cautelari: mancata dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, basandosi su mere congetture, posto che il ricorrente non svolgeva attività edilizie e le opere avevano superato la fase di gestione dei rifiuti.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Norma penale riferita al fatto-reato oggetto dell'istruttoria (illecita gestione/attività in materia di rifiuti) che ha dato origine all'applicazione della misura interdittiva.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; il ricorrente ha contestato l'uso di questa norma piuttosto che dell'art. 40 c.p.v. (responsabilità per fatto altrui).

  • art. 40 comma secondo cod. pen. (art. 40 cpv.)

    Riferimento normativo sulla responsabilità per fatto altrui; il ricorrente sosteneva che la contestazione dovrebbe essere valutata con questa prospettiva dato il ruolo di mero socio.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sugli articoli di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione e di qualificazione giuridica dei fatti) invocate dal ricorrente per censurare insufficienza probatoria e motivazione.

  • art. 589 comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina della rinuncia all'impugnazione; qui la rinuncia è avvenuta per sopravvenuta cessazione della misura, producendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549 - 01)

    Principio richiamato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e all'ammenda quando il ricorso diventi inammissibile per cessazione della misura.

Massime di principio

  • La misura cautelare interdittiva richiede un quadro indiziario concreto e non basato esclusivamente su elementi generici: vanno dimostrate la presenza e il ruolo operativo del destinatario rispetto all'attività contestata.
  • La distinzione tra mero socio e soggetto titolare di funzioni di gestione o di garanzia è centrale: chi dimostra di avere solo una partecipazione societaria può contestare la responsabilità personale, allegando la mancanza di poteri decisionali e di direzione sui cantieri.
  • Le intercettazioni, seppur rilevanti, devono essere supportate da altri elementi probatori (documenti, dichiarazioni di testimoni, riscontri in cantiere) per sorreggere misure interdittive.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è necessario comprovare l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva o di reiterazione; mere congetture o situazioni passate non sono sufficienti.
  • La rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta cessazione della misura determina in genere l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e, se la causa è non imputabile al ricorrente, evita la condanna alle spese e all'ammenda.
  • In fase cautelare è importante censurare puntualmente sia la valutazione degli indizi che la sussistenza delle esigenze cautelari (necessità, proporzionalità, attualità), indicando elementi probatori contrari o la loro assenza.
  • I riferimenti documentali (es. denominazioni di cantiere) non provano di per sé la titolarità di responsabilità: occorrono riscontri che colleghino il soggetto alla gestione operativa e al controllo delle autorizzazioni.

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