Sentenza n. 2000/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure sulla valutazione scolastica e sull’ammissione alla classe successiva. Ha compensato le spese di lite e liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Atto impugnato: Non ammissione dello studente minorenne alla classe successiva del liceo scientifico con potenziamento sportivo, nonché atti dello scrutinio finale, sospensione del giudizio e attribuzione dei voti agli esami di recupero in fisica e matematica e informatica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La madre del minore ha impugnato la dichiarazione e gli atti di non ammissione alla classe successiva, il provvedimento di sospensione del giudizio e i voti attribuiti agli esami di recupero in fisica e in matematica e informatica. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’istituto di ammettere il figlio alla classe seconda. Il Ministero si è costituito contestando le argomentazioni del ricorso. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi dedotti; prima della decisione la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.;
La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato e considerato che l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale;
La liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato spetta all’autorità giudiziaria, entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali e tenendo conto dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
considerato che l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in euro 1.500,00 la somma spettante per il presente grado di giudizio a titolo di onorario all’avv. Simone Leo, abilitato al gratuito patrocinio nelle liste per il processo amministrativo, cui devono essere aggiunte le spese generali, I.V.A. e C.A.P..
Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati; la liquidazione va determinata considerando la natura della controversia e l’impegno professionale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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