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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9244/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/08/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata dalla "Calabria Maceri e Servizi s.p.a." (difesa da avvocato nominato dal legale rappresentante indagato) e aveva rigettato l'istanza di riesame presentata da "FINPA s.r.l." avverso il decreto di sequestro preventivo (comprendente l'intero patrimonio aziendale della "Calabria Maceri e Servizi s.p.a." e il 32,8% delle quote intestate a "FINPA s.r.l."). Le censure denunciavano: illegittimità della dichiarazione di inammissibilità per violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001 (sostanzialmente per la mancata conoscenza, da parte dell'ente, di una pendenza a proprio carico), violazione dei diritti di difesa, difetto di valutazione autonoma del G.i.p., carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, e contestazione della effettiva disponibilità delle quote sociali da parte di FINPA s.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondate le censure relative all'inammissibilità dichiarata dal Tribunale per la richiesta di riesame della "Calabria Maceri e Servizi s.p.a.", perché al momento della proposizione dell'istanza l'ente non risultava informato di alcuna pendenza a suo carico ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; pertanto ha annullato l'ordinanza nella parte relativa a tale dichiarazione di inammissibilità e ha disposto il rinvio al Tribunale ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per nuovo esame delle questioni di merito (fumus, periculum, proporzionalità e pertinenza del sequestro). Ha altresì annullato il rigetto dell'istanza di riesame proposta da "FINPA s.r.l.", ritenendo la motivazione del Tribunale apparente sulla effettiva disponibilità delle azioni e sul nesso con il fatto illecito, e ha disposto nuovo esame in ordine alla titolarità delle quote e ai profili sostanziali del sequestro. In fase di rinvio il giudice dovrà nominare un difensore d'ufficio per l'ente se questo non si è costituito correttamente e valutare i profili sostanziali del sequestro.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 321, commi 1 e 2; art. 322; art. 322-bis; art. 324; art. 568, comma 4; art. 591; art. 606, comma 1, lett. b); art. 96; art. 293

    Le norme sulle misure cautelari reali e sulle impugnazioni (artt. 321, 322, 324) sono richiamate per definire legittimazione, oneri di costituzione e poteri del giudice del riesame; è affermato che il terzo che chiede la restituzione può dedurre anche l'insussistenza del fumus e del periculum. Le norme processuali (art. 591 e 568) sono richiamate in relazione al controllo di legittimazione d'ufficio e ai termini di impugnazione.

  • D.lgs. n. 231 del 2001

    art. 39; art. 34; art. 40; art. 43, comma 2; art. 55; art. 57

    L'art. 39 vieta la nomina del difensore dell'ente da parte del rappresentante indagato per il reato presupposto; la Corte interpreta tuttavia che il divieto e gli oneri di costituzione non operano quando l'ente non abbia avuto notizia di essere sottoposto a procedimento ex d.lgs. 231/2001 al momento della proposizione dell'istanza di riesame. L'autorità giudiziaria ha l'obbligo di comunicare all'ente la pendenza (art. 57) e, se l'ente viene successivamente informato, deve costituirsi correttamente (art. 39, comma 2) sostituendo il rappresentante incompatibile o conferendo procura speciale, pena la perdita di efficacia della nomina del difensore di fiducia e il subentro del difensore d'ufficio.

  • Costituzione

    Rinvocata in relazione al diritto di difesa e al principio di ragionevolezza nel non vanificare le iniziative difensive dell'ente quando questo ignori la pendenza di procedimento a suo carico.

Massime di principio

  • Se un ente subisce un sequestro nell'ambito di un procedimento penale ma non è stato ufficialmente informato di una pendenza a suo carico ex d.lgs. 231/2001, può legittimamente agire come "terzo" e proporre istanza di riesame tramite il difensore nominato dal proprio rappresentante, senza applicazione immediata del divieto di cui all'art. 39 d.lgs. 231/2001.
  • L'autorità giudiziaria procedente ha l'obbligo di comunicare all'ente l'esistenza di un procedimento ex d.lgs. 231/2001 (informazione di garanzia); la mancata comunicazione può giustificare l'ammissibilità di rimedi esperiti dall'ente che ignorava la pendenza.
  • Una volta che l'ente viene a conoscenza di una pendenza a suo carico per illecito amministrativo da reato, deve costituirsi rispettando gli oneri di art. 39 d.lgs. 231/2001: sostituzione del rappresentante incompatibile e deposito della dichiarazione di costituzione/procura speciale, pena la perdita di efficacia della nomina del difensore di fiducia e il subentro del difensore d'ufficio.
  • Il terzo interessato (es. società terza titolare di quote) può in sede di riesame contestare non solo la titolarità/disponibilità del bene sequestrato, ma anche i presupposti sostanziali del sequestro (fumus commissi delicti, periculum in mora, proporzionalità, pertinenza).
  • Le decisioni sulla titolarità effettiva dei beni (azioni/quote) devono essere motivate compiutamente: dedurre una disponibilità personale del rappresentante richiede elementi concreti e non mere asserzioni o contraddizioni nella motivazione del giudice che giustifica il sequestro.

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