Sentenza n. 347/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2338 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3452/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4303/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; e alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 285,18 a parte ricorrente.. quanto al ricorso n. 2657 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 212/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6034/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 100,88. quanto al ricorso n. 2683 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3439/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5363/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 101,70. quanto al ricorso n. 2690 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3361/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6627/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente; e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 2.096,73. quanto al ricorso n. 2347 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2867/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 873/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/11/2024 notificata il 14/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente; e alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 568,42 a parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, concernenti il pagamento della Retribuzione Professionale Docente e l'accredito del contributo per la formazione sulla Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Cinque docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro. I titoli giudiziali condannavano il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della Retribuzione Professionale Docente e all'accredito sulla Carta Elettronica del Docente di somme variabili, pari a euro 1.500,00 o euro 2.000,00. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento degli importi, l'accredito delle somme sulla Carta del Docente e gli interessi di legge. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all'accoglimento, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. Il TAR ha riunito i ricorsi, aventi motivazione e dispositivo identici, ai soli fini organizzativi e di redazione della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto le domande di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali perché le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate mediante PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale e già passate in giudicato; inoltre, alla data dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'omessa esecuzione dei giudicati non era contestata. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare la Retribuzione Professionale Docente e ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente gli importi stabiliti dai titoli, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 oltre accessori e alla refusione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire i giudicati e ha nominato preventivamente il commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione delle sentenze in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei titoli giudiziali.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il previo decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto processuale per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
È stato applicato per la riduzione dei parametri di liquidazione delle spese professionali, ulteriormente diminuite in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'azionabilità del giudicato, la produzione del titolo in copia attestata conforme all'originale, purché esso sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia passato in giudicato.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva e ponendo le relative attività a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità organizzative senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.
- La serialità della controversia e la limitata complessità giuridica possono giustificare una riduzione delle spese di lite, anche tenendo conto delle difficoltà operative dell'amministrazione nell'esecuzione di una pluralità di titoli giudiziali.
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