Ordinanza n. 3781/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della sede e della decorrenza della promozione, graduatoria della procedura selettiva e atti della commissione relativi alla valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di scelta della sede e della graduatoria generale di ammissione al corso di formazione professionale per la promozione alla qualifica di capo squadra nautico di coperta. Ha contestato, in particolare, il riconoscimento della decorrenza dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2021, la mancata assegnazione alla sede del Nucleo Nautico di Trieste e l’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità di servizio nella specialità e ai titoli formativi, tra cui il brevetto relativo al corso di salvamento a nuoto e il corso per patente nautica. Il ricorrente ha inoltre censurato il criterio adottato dalla commissione, consistente nel valorizzare l’anzianità di effettivo servizio nella specialità a partire dalla data di conseguimento del brevetto, nonché il richiamo al punteggio inizialmente inserito nella piattaforma informatica dell’amministrazione. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, escludendo che fossero in discussione clausole escludenti e individuando la lesione nel momento in cui il candidato ha conosciuto la propria posizione in graduatoria e il conseguente ordine di assegnazione delle sedi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame, di sufficienti elementi di fondatezza. Richiamando le considerazioni già espresse in una precedente ordinanza della stessa sezione, ha ritenuto che l’art. 5, comma 1, lettera A), del bando, attribuendo 0,75 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e 1,50 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza, non consentisse di introdurre il criterio ulteriore prospettato dal ricorrente, volto in realtà a regolare la priorità tra candidati con pari punteggio. È stata ritenuta ragionevole la scelta dell’amministrazione di valorizzare il servizio effettivamente prestato nella specialità considerando la data di conseguimento del brevetto, anche anteriore all’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche con il d.lgs. n. 127 del 2018. Secondo il TAR, la diversa interpretazione avrebbe neutralizzato il criterio dell’effettivo servizio, facendo decorrere per tutti l’anzianità dalla successiva istituzione del ruolo. Quanto ai punteggi per i corsi di salvamento a nuoto e di patente nautica, il giudice ha ritenuto che la relativa attribuzione avrebbe potuto essere adeguatamente verificata nella fase di merito e che, comunque, il miglior posizionamento non avrebbe consentito al ricorrente di ottenere con certezza la sede richiesta. Non è stata quindi ravvisata, in sede cautelare, la dedotta violazione della lex specialis. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha svolto il sommario esame proprio della fase cautelare e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 5, comma 1, lettera A), del bando di concorso
Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti
La disposizione è stata interpretata nel senso che il servizio effettivo nella specialità può essere valorizzato considerando la data di conseguimento del brevetto, anche anteriore all’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche; essa non introduce un autonomo criterio di priorità per i candidati a pari punteggio.
d.lgs. n. 127 del 2018
È richiamato quale fonte dell’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche, senza che il TAR ne esponga ulteriori profili interpretativi.
l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamata esclusivamente in relazione alle istanze di accesso agli atti, senza specifica incidenza sulla decisione cautelare.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, la clausola del bando che attribuisce punteggio per l’“effettivo servizio” nella specialità di appartenenza può essere interpretata, ove coerente con la lex specialis, valorizzando il servizio concretamente prestato dalla data di conseguimento del titolo abilitante, anche se anteriore alla successiva istituzione formale del ruolo della specialità.
- Il riferimento all’effettivo servizio nella specialità, contenuto nei criteri di valutazione di una procedura selettiva, non può essere trasformato in via interpretativa in un autonomo criterio di priorità tra candidati che abbiano conseguito il medesimo punteggio, se tale criterio non è previsto dal bando.
- Nella fase cautelare, la contestazione dell’attribuzione di punteggi relativi a titoli o corsi non giustifica la sospensione degli atti quando il possibile miglioramento della posizione in graduatoria non dimostri, con sufficiente immediatezza, la concreta possibilità di conseguire la sede richiesta; la questione può essere approfondita nel giudizio di merito.
- Quando la lesione deriva dalla posizione conseguita in graduatoria e dal successivo ordine di assegnazione delle sedi, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza di tale posizione e dell’assegnazione, non dalla pubblicazione di clausole del bando che non abbiano natura immediatamente escludente.
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