Ordinanza n. 36/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 7437 del 19 settembre 2025, comunicata in data 17 settembre 2025 all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, a firma del Responsabile Area Affari Generali del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto il procedimento nei confronti del -OMISSIS-, con la quale veniva respinta la segnalazione effettuata dal Presidente Albo Odontoiatri relativa alla mancata indicazione sul sito web e sui social del nominativo del Direttore Sanitario, con richiesta di applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 5, comma 5, della Legge n. 175/92; ..........per l’accertamento della nullità e/o inesistenza del suindicato provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che ha respinto la segnalazione relativa alla mancata indicazione, sul sito web e sui social, del nominativo del direttore sanitario e la richiesta di applicazione delle misure previste dalla legge n. 175/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha respinto la segnalazione del Presidente dell'Albo Odontoiatri concernente la mancata indicazione del nominativo del direttore sanitario sul sito web e sui social del soggetto destinatario del procedimento. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della nullità e/o inesistenza del provvedimento. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. La parte ricorrente non ha indicato elementi concreti e attuali idonei a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione o dagli effetti del provvedimento impugnato. L'assenza di tale condizione è stata ritenuta sufficiente per negare la tutela cautelare, senza una definizione nel merito delle censure di illegittimità, né della domanda di nullità o inesistenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza del periculum in mora, ossia la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di elementi concreti e attuali, l'istanza deve essere respinta.
art. 5, comma 5, l. n. 175/1992
La norma è richiamata nella segnalazione amministrativa quale base dei provvedimenti richiesti, ma l'ordinanza cautelare non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, unitamente alle disposizioni europee richiamate, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, concreto e attuale; la mera allegazione astratta o non circostanziata del danno non integra il periculum in mora.
- Quando il ricorrente non prospetta elementi concreti e attuali idonei a dimostrare il periculum in mora, l'istanza cautelare deve essere respinta senza che il giudice debba definire nel merito le censure di illegittimità dell'atto impugnato.
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