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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo al 2008, con rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA e recupero delle imposte non versate. Il primo motivo riguardava l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni di intermediazione svolte tramite subagenti per una società con sede extracomunitaria, sostenendo l'assenza del requisito territoriale. Il secondo motivo contestava l'accertamento induttivo e la valutazione delle somme ricevute, ritenute dall'Amministrazione finanziamenti o ricavi non adeguatamente giustificati, nonché la motivazione della sentenza e la violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo era incompatibile con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello, secondo cui i beni oggetto dell'intermediazione erano già presenti in Italia e non costituivano oggetto di importazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza regionale aveva fornito una motivazione sufficiente e coerente, valorizzando l'assenza nelle scritture contabili di obblighi di restituzione, la mancata prova della restituzione delle somme e l'assenza di accordi scritti rigorosi, soprattutto in relazione a somme provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1

    La disposizione è stata invocata dal contribuente per sostenere la non imponibilità IVA di servizi di intermediazione collegati a operazioni internazionali. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice d'appello.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 71, comma 2

    Richiamata dal contribuente in relazione al trattamento IVA delle prestazioni connesse a importazioni, ma non applicata favorevolmente perché è stato accertato che i beni erano già presenti sul territorio nazionale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    Riguarda i presupposti e le modalità dell'accertamento del reddito, anche induttivo. La Corte ha confermato la validità della motivazione regionale sull'esistenza di elementi contabili e probatori idonei a giustificare la ripresa fiscale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 2

    Disciplina i requisiti dell'avviso di accertamento e della relativa motivazione. La censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza d'appello aveva illustrato in modo sufficiente gli elementi posti a fondamento della decisione.

  • Art. 1748 c.c.

    Richiamato in relazione ai diritti dell'agente e alle provvigioni, ma senza incidere sull'esito del giudizio, poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • Art. 24 Cost.

    Il richiamo al diritto di difesa non è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale fosse sufficiente e che la mancata valorizzazione di alcuni elementi della contribuente dipendesse dalla loro valutazione come recessivi rispetto alle altre prove.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge ed error in procedendo non possono essere utilizzate per sostituire in cassazione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, quando la motivazione non presenta vizi giuridicamente rilevanti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile contestare efficacemente una norma partendo da una ricostruzione dei fatti diversa da quella definitivamente accertata dal giudice d'appello; occorre confrontarsi puntualmente con tale ricostruzione.
  • Per ottenere la non imponibilità IVA di servizi di intermediazione internazionale è necessario dimostrare concretamente i presupposti territoriali e il collegamento con un'effettiva importazione o esportazione; la sede estera del committente, da sola, non è sufficiente.
  • La documentazione contabile deve indicare chiaramente natura, obblighi di restituzione e condizioni delle somme ricevute. L'assenza di tali elementi, unita alla mancata restituzione e alla provenienza da Paesi a fiscalità privilegiata, può sostenere una ripresa fiscale.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente prove e indizi: se il giudice di merito espone un percorso motivazionale coerente, la censura volta a ottenere una diversa valutazione dei fatti tende a essere dichiarata inammissibile.
  • La mancata considerazione di alcuni elementi difensivi non determina automaticamente un vizio di motivazione, se il giudice li ha implicitamente ritenuti non decisivi rispetto alle prove contrarie.

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