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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34002/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in sede di rinvio. Il ricorrente contestava, con l'unico motivo, la propria responsabilità per il capo B) di imputazione, indicato come violazione degli artt. 477-482 c.p. La Corte osserva però che il giudizio di rinvio era stato determinato da un precedente annullamento limitato esclusivamente al capo A), originariamente rubricato come riciclaggio e poi riqualificato in ricettazione, con rinvio solo per la rideterminazione della pena; pertanto il nuovo ricorso poteva riguardare soltanto il trattamento sanzionatorio, non anche il capo B), già coperto da giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse precluso dall'intangibilità del giudicato, poiché il precedente annullamento con rinvio aveva investito solo il capo A) e solo per la rideterminazione della pena, sicché il ricorso in sede di rinvio non poteva estendersi alla responsabilità per il capo B). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, primo comma, c.p.

    Il fatto del capo A) è stato riqualificato da riciclaggio a ricettazione, con conseguente incidenza sulla pena da rideterminare in sede di rinvio.

  • artt. 477-482 c.p.

    Norme poste a base del capo B) di imputazione, la cui contestazione è stata ritenuta non proponibile nel giudizio di rinvio perché coperta da giudicato.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al versamento della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di legittimità annulla con rinvio limitatamente a un capo o a un punto specifico della decisione, il nuovo giudizio e il successivo ricorso possono investire solo il perimetro del rinvio, restando preclusa ogni contestazione su questioni ormai coperte da giudicato.
  • Il motivo di ricorso proposto oltre i limiti oggettivi del rinvio è inammissibile per intangibilità del giudicato, poiché il sindacato della Corte nel giudizio successivo non può estendersi a capi non devoluti dall'annullamento.
  • Se l'annullamento con rinvio è disposto unicamente per la rideterminazione della pena a seguito di riqualificazione giuridica del fatto, il ricorrente può dedurre soltanto censure relative al trattamento sanzionatorio e non alla responsabilità penale su capi estranei al rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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