Cassazione Penale, Sentenza n. 1152/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per bancarotta fraudolenta documentale (Tribunale di Trapani) poi riqualificata dalla Corte di appello in bancarotta documentale semplice. Hanno impugnato sostenendo soprattutto che, dall'aprile-maggio 2012, erano stati esclusi dalla gestione della societa' Trapani Riparazioni Navali s.n.c. da parte dell'altro socio Marchese Salvatore e che, nonostante la formale carica, erano oggettivamente impossibilitati a vigilare o ad accedere alla documentazione contabile. Hanno prodotto prove di ripetute diffide e richieste di informazioni e dedotto violazione dell'art. 40 cod. pen. (impossibilita' di impedire l'evento), vizio di motivazione sulla valutazione della prova e contestato la quantificazione della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondato il primo motivo: dalle sentenze di merito risultava provato che i ricorrenti erano stati concretamente estromessi dalla gestione dal socio Marchese e che avevano tentato ripetutamente, senza esito, di adempiere ai doveri di vigilanza mediante diffide e richieste di documentazione. La Cassazione ha richiamato il principio per cui la responsabilita' del titolare formale nasce solo se vi sia effettiva consapevolezza dello stato delle scritture e mancata vigilanza concreta; qui questa consapevolezza non risultava acquisita. Per tali ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio e gli imputati assolti per non aver commesso il fatto. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 40 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui non e' punibile chi oggettivamente non poteva impedire l'evento: la formalita' della carica non basta se il titolare e' stato effettivamente impedito nell'esercizio dei doveri e ha dimostrato di aver compiuto atti concreti per ottemperare.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla quantificazione della pena; pero' le questioni di pena sono state ritenute assorbite dalla decisione di merito sulla responsabilita'.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Cassazione non ha deciso nel merito perche' ha annullato la condanna sostanziale.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005 (Liberati, Rv. 232816)
Principio richiamato: la responsabilita' del soggetto con sola carica formale presuppone non solo un obbligo astratto di vigilanza ma la dimostrazione concreta della consapevolezza dello stato delle scritture; serve prova effettiva degli obblighi adempiuti o della impossibilita' di adempiere.
Massime di principio
- La mera detenzione formale di una carica societaria non determina automaticamente responsabilita' penale per omissione di tenuta delle scritture: occorre valutare la concreta possibilita' di esercitare la vigilanza.
- Se un socio o amministratore e' ostruito nell'accesso alla gestione o alla documentazione da un altro soggetto, la prova di ripetute diffide e richieste formali di accesso costituisce elemento rilevante per escludere colpa penale.
- La non conoscenza dello stato delle scritture, provata con documenti che attestino l'esclusione dall'attivita' gestionale e i tentativi infruttuosi di ottenere informazioni, puo' integrare la causa di non punibilita' prevista dall'art. 40 cod. pen.
- Non e' richiesto in via ordinaria che l'amministratore formalmente escluso chieda immediatamente lo scioglimento della societa' o recesso: tali atti non sono sempre necessari per evitare la responsabilita' penale, se sono dimostrati adeguati tentativi di vigilanza.
- Questioni relative alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti possono risultare assorbite se la Corte cancella la responsabilita' sostanziale; per contestare la pena e' pero' necessario che la responsabilita' sia previamente accertata.
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