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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12405/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Un Comune aveva emesso ingiunzione di pagamento per il canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per l'occupazione esterna di un bar-pasticceria con tavolini su area pubblica, per l'importo di euro 6.811,00 relativo all'anno 2011. La società destinataria aveva opposto l'ingiunzione, ma il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e aveva liquidato in favore del Comune spese di lite per euro 25.000,00. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 2233 c.c., 91, 92, 132 n. 4 e 348-bis c.p.c., dell'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012 e dei decreti ministeriali n. 140/2012, 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la liquidazione delle spese d'appello fosse abnorme rispetto al valore della controversia e priva di indicazione dei criteri applicati; assumeva inoltre che il massimo tariffario per le fasi considerate fosse inferiore a quanto liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia dovesse essere determinato con riguardo al quantum oggetto dell'ingiunzione e della condanna, cioè euro 6.811,00. Sulla base di tale valore ha individuato lo scaglione tariffario applicabile e ha rilevato che la liquidazione di euro 25.000,00 disposta dalla Corte d'appello superava in modo ingiustificato i massimi tariffari previsti dalla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese del giudizio di appello nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori. Ha inoltre condannato il Comune a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. È stato escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    Richiamato solo come base dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge processuale e motivazionale prospettato nel ricorso.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato quale norma sulle tariffe e compensi professionali, in relazione alla liquidazione delle spese.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

    Richiamati perché la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Richiamato per la disciplina dei compensi professionali forensi.

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato come fonte tariffaria invocata dalla ricorrente.

  • d.m. n. 55/2014

    Applicato ratione temporis per la liquidazione dei compensi professionali.

  • d.m. n. 37/2018

    Applicato quale aggiornamento del d.m. n. 55/2014 ai fini della quantificazione dei compensi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato implicitamente per escludere l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va determinato in base al quantum effettivamente domandato o ingiunto e oggetto della decisione, non già in modo sganciato dal petitum economico della causa.
  • La liquidazione degli onorari deve rispettare lo scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia e non può eccedere in modo ingiustificato i massimi previsti dalla tariffa applicabile ratione temporis.
  • Quando il vizio denunciato attiene alla sola quantificazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non esonera il giudice dal rispetto dei criteri legali di liquidazione delle spese, che devono essere motivabili e coerenti con il valore della lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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