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Sentenza

Sentenza n. 2046/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, 28 dicembre 2022 n. 17723, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione in relazione al trasferimento disposto per la soppressione della sede di Monterotondo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale. Deducevano error in iudicando, violazione e mancata applicazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001, della legge n. 836/1973, della legge n. 417/1978 e del d.P.R. n. 163/2002, nonché erronea applicazione dell’art. 1236 c.c. in relazione alla pretesa rinuncia alle indennità. Sostenevano che il trasferimento, disposto a seguito della soppressione della sede di Monterotondo e qualificato dall’amministrazione come trasferimento d’autorità, non potesse essere trasformato in trasferimento a domanda per effetto della sottoscrizione di moduli di gradimento della sede e di accettazione del trasferimento senza oneri. Deducevano inoltre difetto e incompletezza della motivazione, erronea attribuzione alle dichiarazioni di acquiescenza del valore di rinuncia al credito indennitario e violazione dei principi di equità e ragionevolezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado, senza riconoscere però automaticamente le indennità spettanti a ciascun appellante. Il trasferimento è stato qualificato come trasferimento d’autorità perché determinato esclusivamente dalla soppressione della sede di Monterotondo e finalizzato alla riorganizzazione dell’amministrazione. La sottoscrizione di moduli predisposti dall’amministrazione, contenenti il gradimento della sede o l’accettazione del trasferimento senza oneri, non ha comportato una valida rinuncia alle indennità: tali dichiarazioni incidono sull’accettazione della sede e degli effetti del trasferimento, ma non escludono il diritto patrimoniale eventualmente derivante direttamente dalla legge. Poiché il trasferimento è successivo al 1° gennaio 2013, l’amministrazione dovrà verificare per ciascun militare la sussistenza cumulativa dei presupposti dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001: sede di destinazione situata in un comune non confinante con quello della sede soppressa e distanza superiore a dieci chilometri, calcolata tra le sedi di servizio secondo la normale percorrenza stradale. Anche l’indennità di prima sistemazione e le ulteriori indennità accessorie non spettano automaticamente: oltre alla sussistenza dei presupposti dell’indennità di trasferimento, devono essere verificati i requisiti specifici previsti dalla relativa disciplina, tra cui l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio e gli ulteriori presupposti di legge. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 86/2001

    al personale ... trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi

    La disposizione individua i presupposti dell’indennità di trasferimento d’autorità; il trasferimento deve essere disposto nell’interesse esclusivo o primario dell’amministrazione e, per i trasferimenti ordinari, deve riguardare una sede posta a oltre dieci chilometri e in un comune diverso.

  • art. 1, comma 1-bis l. 86/2001

    l'indennità ... non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni

    Per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2013 conseguenti alla soppressione o dislocazione della sede, l’indennità spetta soltanto se la sede di destinazione dista più di dieci chilometri ed è ubicata in un comune non confinante con quello della sede soppressa.

  • art. 1, comma 163, l. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, restringendo il riconoscimento delle indennità nei trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione della sede.

  • art. 1, comma 561, l. 228/2012

    La disciplina più restrittiva del comma 1-bis si applica alle movimentazioni del personale successive al 1° gennaio 2013.

  • art. 976 d.lgs. 66/2010

    Il trasferimento d’autorità del personale militare costituisce un ordine militare; la qualificazione pubblicistica del trasferimento dipende dalla causa e dall’interesse perseguito, non dal consenso o gradimento manifestato dal militare.

  • art. 21 l. 836/1973

    Disciplina l’indennità di prima sistemazione, subordinandola ai presupposti specifici previsti dalla legge, incluso l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio e l’assenza delle condizioni che escludono il beneficio.

  • artt. 19 e 22 l. 836/1973

    Prevedono, rispettivamente, l’indennità per il trasporto di mobili, masserizie e bagagli e l’estensione delle indennità nei casi di sistemazione della famiglia in comuni viciniori entro i limiti stabiliti.

  • art. 12 l. 417/1978

    Concorre a disciplinare il trattamento economico connesso ai trasferimenti del personale, insieme alla legge n. 836/1973 e alle successive disposizioni di recepimento.

  • art. 4, comma 44, l. 183/2011

    Rileva nella disciplina dell’indennità di prima sistemazione e delle condizioni per il relativo riconoscimento.

  • art. 1236 c.c.

    La disposizione è stata invocata in relazione alla pretesa remissione del debito, ma il giudice ha escluso che le dichiarazioni contenute nei moduli predisposti dall’amministrazione integrassero una remissione o una rinuncia espressa e inequivoca a un credito futuro.

  • artt. 26, comma 1, e 92, comma 2, c.p.a.

    Hanno consentito la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi per l’esistenza di eccezionali motivi correlati alla novità della questione.

Massime di principio

  • Nel trasferimento del personale militare conseguente alla soppressione o dislocazione della sede, la qualificazione come trasferimento d’autorità dipende dalla causa concreta e dall’interesse perseguito, non dalle modalità formali della movimentazione né dal consenso o gradimento manifestato dal dipendente.
  • Le dichiarazioni sottoscritte dal militare in moduli predisposti dall’amministrazione, con cui egli accetta la sede o il trasferimento senza oneri, non costituiscono rinuncia valida al credito indennitario futuro se non contengono una manifestazione espressa e inequivoca di rinuncia; esse valgono, di regola, come acquiescenza alla sede di destinazione e agli effetti organizzativi del trasferimento.
  • Per i trasferimenti disposti dopo il 1° gennaio 2013 a seguito della soppressione o dislocazione della sede, l’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 spetta soltanto quando ricorrano cumulativamente una distanza superiore a dieci chilometri, calcolata tra le sedi di servizio secondo la normale percorrenza stradale, e la collocazione della sede di destinazione in un comune non confinante con quello della sede soppressa.
  • L’espressione sede di servizio limitrofa, contenuta nell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001, deve essere intesa come sede ubicata in un comune confinante con quello della sede di provenienza; non rileva la mera appartenenza delle sedi a circoscrizioni organizzative o territoriali confinanti.
  • L’accoglimento dell’impugnazione del diniego non comporta il riconoscimento automatico dell’indennità: l’amministrazione deve accertare, per ciascun interessato, tutti gli elementi costitutivi del credito e, per l’indennità di prima sistemazione e le indennità accessorie, anche gli ulteriori presupposti specifici, compreso l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio quando previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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