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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16290/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda l'esecuzione di una sentenza definitiva che aveva riconosciuto a Vincenzo Verga il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992 (beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002). L'Agenzia eccepiva l'applicabilità, anche nel giudizio di ottemperanza, dei limiti di spesa e della riduzione del 50% previsti dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 così come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20.6.2017, n. 91 (e dal relativo provvedimento direttoriale del 26.9.2017), chiedendo che l'ottemperanza fosse eseguita nei limiti delle risorse stanziate. Il giudice d'appello aveva accolto l'istanza del contribuente disponendo il pagamento integrale; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la nuova disciplina limita l'effettiva misura del rimborso anche se il diritto era già stato accertato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'art. 16-octies e il provvedimento direttoriale disciplinano le modalità di attuazione del rimborso e trovano applicazione nella fase esecutiva/di ottemperanza, pur non modificando l'an e il quantum del diritto sostanziale già accertato in sede di cognizione. Ne deriva che la disciplina di ristrette risorse e la riduzione percentuale non estinguono il credito del contribuente ma ne regolano l'effettuazione (possibile pagamento parziale, dilazione, o ricorso a strumenti contabili). Il giudice dell'ottemperanza deve quindi accertare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare provvedimenti specifici (anche nominando un commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare effettiva esecuzione alla sentenza. Nel caso concreto la Corte ha censurato la motivazione del giudice a quo per avere escluso l'applicabilità della norma sopravvenuta, ma ha rigettato il ricorso dell'Agenzia perché il contribuente aveva comunque ricevuto il pagamento integrale dall'Amministrazione; pertanto non è stata disposta la cassazione con rinvio ma è stata corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017."

    La norma disciplina modalità e limiti di effettuazione dei rimborsi (procedurale/attuativa) e non estingue il diritto sostanziale del contribuente già accertato in giudicato; in caso di eccedenza di domande si applica la riduzione percentuale del 50% e, a esaurimento risorse, si sospendono ulteriori rimborsi, ma il credito rimane acquisito e dovrà essere attuato secondo le procedure contabili compatibili.

  • art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. con l. n. 123/2017)

    Modifica la disciplina attuativa dei rimborsi stabilendo che l'effettuazione dei rimborsi è soggetta a limiti di risorse e a possibili riduzioni percentuali; trova applicazione nella fase di esecuzione/ottemperanza anche quando il diritto è stato accertato in sede giurisdizionale (ius superveniens di natura attuativa).

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017 (Provv. n. 195405/2017)

    "...l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate...applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute...provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate..."

    Stabilisce le modalità operative di applicazione delle riduzioni e dell'ordine cronologico di erogazione; conferma la natura procedurale/attuativa delle limitazioni.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giudizio di ottemperanza)

    Limita le censure in Cassazione alle violazioni delle norme del procedimento, ma la giurisprudenza consente anche di evidenziare errori 'in procedendo' relativi al giudice dell'ottemperanza; il giudice dell'ottemperanza ha poteri ricostruttivi per precisare il contenuto del comando giudiziale e determinare le modalità di esecuzione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (speciale ordine di pagamento in conto sospeso)

    Predispone lo strumento contabile (ordine in conto sospeso rivolto al tesoriere) che consente all'Amministrazione di eseguire pagamenti nonostante temporanea assenza di disponibilità sul capitolo, con successiva regolarizzazione contabile; il giudice dell'ottemperanza può disporne l'adozione (anche tramite commissario ad acta) per dare esecuzione ai giudicati.

  • Costituzione italiana (artt. 3, 24, 113) e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Protocollo n.1 art.1)

    Il bilanciamento operato dalla disciplina attuativa è compatibile con i principi costituzionali e convenzionali: la mancanza temporanea di fondi non può giustificare l'annullamento definitivo del diritto accertato; l'ordinato impiego delle risorse pubbliche deve però essere proporzionato e giustificato.

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che limitano risorse e modalità di rimborso (art. 1 c.665 l.190/2014 e art.16-octies d.l.91/2017) attengono alla fase attuativa/ esecutiva e non cancellano il diritto sostanziale già accertato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare o disporre le misure contabili e procedurali (es. speciale ordine di pagamento in conto sospeso, nomina del commissario ad acta) necessarie per dare concreta ed effettiva esecuzione alla sentenza.
  • Il diritto del contribuente al rimborso rimane salvo: l'applicazione della disciplina di limitazione può comportare solo una modalità diversa di effettuazione (pagamento parziale, scadenziamento o uso di strumenti contabili), non una falcidia sostanziale definitiva.
  • Il pagamento spontaneo dell'Amministrazione avvenuto dopo la proposizione del ricorso non costituisce di per sé acquiescenza preclusiva dell'impugnazione; tuttavia, se il pagamento integrale è stato effettuato, la Cassazione può rigettare il ricorso come superfluo correggendo la motivazione impugnata.
  • In casi analoghi, il contribuente deve chiedere nel giudizio di ottemperanza che il giudice accerti la capienza dei fondi e, se insufficiente, disponga espressamente le procedure sostitutive (ordine in conto sospeso o nomina commissario) per evitare dilazioni indefinite nell'esecuzione del giudicato.

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