Cassazione Penale, Sentenza n. 47131/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha confermati condannati per reati fallimentari. Pasquale La Casella è stato condannato per bancarotta semplice per aver ritardato la richiesta di fallimento dell'A.L. Company s.r.l.; deduce la mancata prova del nesso causale tra la sua omissione e l'aggravamento del dissesto, la mancanza di conoscenza dello stato economico reale della società, l'assenza di "indicatori d'allarme" e l'asserito tentativo di risanamento, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Salvatore Di Gioia, in qualità di liquidatore, impugna la qualificazione delle sue condotte come bancarotta preferenziale sostenendo di essere stato mero "prestanome" senza poteri gestori e chiedendo il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare, essendo il danno patrimoniale limitato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, scrutinio di fatto e costituissero una rivalutazione degli elementi probatori già valutati dai giudici di merito, materia preclusa in Cassazione salvo manifesta illogicità della motivazione, che qui non è stata dimostrata. Per La Casella la Corte ha confermato che gli elementi (bilancio 2011 con grave deficit, delibera assembleare che indicava l'esigenza di procedure ex artt. 2482-bis/ter c.c., relazione del curatore fallimentare e prosecuzione antieconomica dell'attività) consentivano di desumere la colpa grave e il nesso causale tra omissione della richiesta di fallimento e aggravamento del dissesto; il tentativo difensivo di proporre un giudizio controfattuale favorevole è stato considerato una mera rinnovazione della valutazione probatoria. Per Di Gioia la Corte ha confermato che la condotta di distrazione di beni e pagamenti diretti a soddisfare alcuni creditori (inclusi professionisti e sé stesso) ha alterato la par condicio dei creditori e ha arrecato pregiudizio ai lavoratori dipendenti (14 persone), giustificando la negazione dell'attenuante di speciale tenuità. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (I. fall.)
L'attenuante di "danno patrimoniale di speciale tenuità" prevista dall'ultimo comma non può essere valutata solo in base all'entità formale del passivo: occorre una valutazione globale del fatto, comprensiva del pregiudizio complessivo (es. danno ai creditori privilegiati come i lavoratori), e pertanto la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante nel caso concreto
art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)
La relazione del curatore ex art. 33 è elemento di prova rilevante che può documentare l'andamento della gestione, le perdite patrimoniali e fornire elementi per valutare la responsabilità dell'amministratore o del liquidatore nell'aggravamento del dissesto
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, dopo declaratoria di inammissibilità del ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di disporre, in presenza di profili di colpa, un versamento alla cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione della valutazione del fatto: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura della prova sono, di regola, inammissibili salvo che sussista una manifesta illogicità della motivazione impugnata
- Nel reato di bancarotta per mancata tempestiva richiesta di fallimento, la responsabilità richiede colpa grave: può essere desunta da una condotta omissiva consapevole e persistente (es. prosecuzione antieconomica dell'attività nonostante bilanci che mostrino perdita patrimoniale e delibere assembleari), non dal mero ritardo formale
- Per riconoscere l'attenuante di speciale tenuità (art. 219, ultimo comma) non è sufficiente considerare solo l'ammontare del danno o del passivo: il giudice deve operare una valutazione complessiva del reato, tenendo conto del pregiudizio arrecato ai creditori privilegiati e delle circostanze concrete
- Quando si prospetta la qualità di "prestanome" o la mancanza di poteri gestori, è indispensabile fornire elementi probatori oggettivi in grado di dimostrare l'assenza di poteri effettivi; altrimenti la ricostruzione dei giudici di merito, che attribuisce responsabilità in presenza di atti gestori e appropriazioni, difficilmente verrà disattesa in Cassazione
- Ricorsi formulati in modo generico, reiterativo o che non affrontino puntualmente le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie (spese e versamento alla cassa delle ammende)
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