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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 974 - Comm. Trib. Prov. Milano

NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO AD UNA SOCIETÀ ESTINTA - Accertamento nei confronti di una s.r.l. estinta - Atto emesso nei confronti della società - Notifica effettuata nei confronti dell'ex liquidatore - Perdita della personalità giuridica - Perdita del potere di rappresentanza dell'ex liquidatore - Illegittimità dell'atto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della s.r.l. dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, quando la società aveva già perso la personalità giuridica. L'atto era stato notificato all'ex liquidatore, il quale, a seguito dell'estinzione della società, non disponeva più del potere di rappresentanza dell'ente. La notifica e l'atto risultavano quindi illegittimi, poiché una società estinta non può più essere destinataria di atti e l'ex liquidatore non può rappresentarla.

La decisione

È stata affermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato alla società estinta tramite l'ex liquidatore. Dopo la cancellazione, l'Amministrazione deve notificare gli atti direttamente ai soci, quali successori della società, e deve dimostrare, sulla base del bilancio finale di liquidazione, che essi abbiano ricevuto beni o somme dall'attivo sociale, entro il limite di quanto effettivamente riscosso. La cancellazione non impedisce in assoluto le pretese dei creditori, ma ne determina l'esercizio nei confronti dei soci e secondo le condizioni previste dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, richiesta dai liquidatori, determina, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'estinzione della società.

    La cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle Imprese determina l'immediata estinzione della società, anche se residuano debiti o rapporti non definiti. Viene meno la personalità giuridica e il liquidatore perde il potere di rappresentanza.

  • Art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

    La disposizione ha modificato l'art. 2495 del codice civile, consolidando il principio secondo cui la cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società.

  • Cassazione civile, Sezione Tributaria, 21 ottobre 2013, n. 23727

    Dopo la cancellazione, gli avvisi tributari devono essere notificati ai soci in qualità di successori della società. L'Amministrazione deve provare sia la successione sia l'effettiva distribuzione e riscossione di una quota dell'attivo sociale.

  • Cassazione civile, Sezione Quinta, 21 febbraio 2014, n. 4157

    La cancellazione determina l'estinzione della società, la comunione tra i soci sui beni residuati o sopravvenuti e il venir meno del potere rappresentativo del liquidatore, mentre i soci subentrano nei rapporti della società nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal Registro delle Imprese non può più essere destinataria di nuovi atti tributari o di altri atti negoziali, perché ha perso la personalità giuridica.
  • La notifica di un atto intestato alla società estinta effettuata all'ex liquidatore è, in linea generale, illegittima, poiché il liquidatore non conserva il potere di rappresentanza dopo l'estinzione.
  • Per far valere un credito fiscale residuo, l'Amministrazione deve rivolgersi ai soci quali successori della società, notificando loro direttamente l'atto.
  • La responsabilità dei soci non è automaticamente illimitata: l'Amministrazione deve dimostrare che essi abbiano ricevuto beni o somme dalla liquidazione e la pretesa è normalmente limitata a quanto effettivamente riscosso.
  • La mera esistenza di debiti tributari non impedisce l'estinzione della società conseguente alla cancellazione, ma incide sulle modalità con cui il creditore può agire successivamente.

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