Cassazione Civile, Ordinanza n. 24028/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa dall'avvocato, già dipendente del ramo legale dell'ente e poi collocato a riposo, contro una determina del 2019 e gli atti consequenziali con cui l'ente aveva chiesto la restituzione di una parte dell'indennità di fine servizio già corrisposta, ritenendo erroneo il computo di alcune voci retributive (quote di onorari). Nel giudizio amministrativo il lavoratore aveva sostenuto che tali atti fossero nulli o comunque illegittimi perché adottati in violazione o elusione di un precedente giudicato amministrativo. L'ente, ricorrendo per motivi di giurisdizione, ha dedotto che il Consiglio di Stato aveva erroneamente attribuito la cognizione al giudice amministrativo: secondo l'ente, la domanda riguardava in realtà una controversia su indennità di fine rapporto e recupero di indebito, devoluta al giudice ordinario ex art. 63 d.lgs. 165/2001; inoltre non vi sarebbe stata una vera azione di ottemperanza, né atti amministrativi di macro-organizzazione, ma solo un'azione di recupero svolta jure privatorum. Ha quindi censurato la qualificazione dell'azione come ottemperanza e la conseguente affermazione della giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse la contestazione del diritto dell'ente a recuperare somme già erogate a titolo di indennità di buonuscita, e non una vera domanda di ottemperanza su un giudicato amministrativo. Ha valorizzato il fatto che l'azione di recupero era stata posta in essere dall'ente con strumenti privatistici, in diretta applicazione della disciplina di legge sul trattamento di fine rapporto/fine servizio, e che le sentenze amministrative richiamate come giudicato riguardavano un diverso profilo (la computabilità delle quote di onorari e il recupero contributivo). Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata del Consiglio di Stato è stata quindi cassata in accoglimento del ricorso per motivi di giurisdizione, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per motivi di giurisdizione contro le decisioni del giudice amministrativo.
art. 110 d.lgs. 104/2010
menzionato insieme alle norme sul ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici e alle indennità di fine rapporto sono devolute al giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, d.lgs. 104/2010
la giurisdizione amministrativa in ottemperanza non opera quando la controversia ricade, per il suo petitum sostanziale, nella giurisdizione ordinaria.
art. 103, comma 1, Cost.
richiamato come criterio generale di riparto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria.
art. 7, comma 1, c.p.a.
richiamato quale norma sul riparto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 13 L. 70/1975
costituisce la disciplina del trattamento di fine servizio/fine rapporto del personale degli enti pubblici del parastato.
art. 2121 c.c.
richiamato nella giurisprudenza amministrativa del 1980 per affermare la computabilità di compensi continuativi nel trattamento di quiescenza, nel quadro allora vigente.
art. 2120 c.c.
evocato nella ricostruzione della disciplina del trattamento di fine rapporto e nel richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla concreta causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non al solo tipo di pronuncia formalmente richiesta.
- Quando una controversia riguarda la contestazione del recupero di somme già corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto o fine servizio nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ex art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001.
- La qualificazione della domanda come azione di ottemperanza non dipende dall'uso di formule assertive sulla nullità o sulla violazione del giudicato, ma dall'effettivo contenuto sostanziale della pretesa e dall'esistenza di un giudicato pertinente al rapporto dedotto.
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile quando si deduce che il giudice amministrativo abbia sconfinato dai limiti esterni della propria giurisdizione, non quando si contesti soltanto il modo di esercizio del potere giurisdizionale al suo interno.
- Se l'amministrazione agisce con strumenti privatistici nella gestione del rapporto di lavoro e nel recupero di indebiti, la mera deduzione di un precedente giudicato amministrativo non trasforma automaticamente la lite in giudizio di ottemperanza.
- Le sentenze invocate come giudicato devono riferirsi al medesimo rapporto sostanziale e al medesimo oggetto della domanda; se riguardano un diverso profilo della vicenda, non possono fondare la giurisdizione amministrativa sulla domanda successiva.
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