Cassazione Penale, Sentenza n. 7390/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna civile emessa dal Tribunale di Trapani in riforma della precedente assoluzione del Giudice di pace, deducendo: (i) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per motivazione mancante o manifestamente illogica che non indica le ragioni di fatto a fondamento della condanna; (ii) violazione degli artt. 83 e 110 del DPR 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché la parte civile era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e le somme liquidate a titolo di spese non avrebbero dovuto essere attribuite direttamente alla parte civile e non sarebbe stata operata la riduzione del terzo prevista dal DPR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riformi ai soli effetti civili una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (oralità e immediatezza); la mancata rinnovazione è rilevabile d'ufficio in cassazione e integra violazione di legge e del principio di motivazione. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e rinviata alla Corte d'appello civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
Utilizzato per censurare la motivazione: la mancanza o l'apparenza della motivazione è stata dedotta come vizio rilevante ai fini di cassazione
art. 83 DPR 115/2002
Norma sul patrocinio a spese dello Stato; rilevata nella doglianza che la parte civile era ammessa al gratuito patrocinio e dunque la statuizione sulle spese andava valutata conformemente al regime del patrocinio
art. 110 DPR 115/2002
Prevede che, se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'eventuale pagamento relativo alle spese processuali è dovuto allo Stato; rilevata la violazione perché la sentenza aveva disposto il pagamento in favore della parte civile
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza: regola la rinnovazione dell'istruttoria quando la sentenza di primo grado viene riformata in appello, con particolare rilievo nel caso di riforma ai soli effetti civili
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio in cassazione dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice d'appello, considerata violazione di garanzie fondamentali
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede l'obbligo di motivazione; la rinnovazione meramente cartolare della prova decisiva può integrare vizio per motivazione mancante o apparente ai sensi di questa norma
art. 622 cod. proc. pen.
Norma applicata per il rinvio alla Corte d'appello civile per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili
art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (richiamato in motivazione giurisprudenziale)
Richiamato in funzione ermeneutica: principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio collegato alla presunzione di innocenza e alla necessità del metodo orale per la formazione della prova quando si ribalta un giudizio assolutorio
Massime di principio
- Se l'appello riforma un'assoluzione di primo grado ai soli effetti civili sulla base di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa considerata decisiva, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (esame orale della fonte dichiarativa); la valutazione meramente cartolare è censurabile
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria quando necessaria è rilevabile d'ufficio in cassazione e può determinare l'annullamento della decisione per violazione di legge e dei principi del giusto processo
- La carenza o l'apparenza di motivazione sulle ragioni della riforma, specialmente quando incide su elementi decisivi della prova, può essere dedotta in cassazione come violazione dell'art. 125 c.p.p.
- Quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le statuizioni sulle spese devono rispettare le norme del DPR 115/2002 (art. 83 e 110): eventuali somme per spese processuali sono dovute allo Stato e vanno valutate nel rispetto delle riduzioni previste
- Nei procedimenti di competenza del Giudice di pace il ricorso per cassazione è soggetto a limiti (art. 606 comma 2-bis); tuttavia, questioni di violazione di legge in materia di rinnovazione dell'istruzione e di motivazione (art. 125) restano esperibili
- In casi analoghi valutare preventivamente: a) se la prova ritenuta decisiva è di natura dichiarativa/orale; b) se il giudice d'appello ha effettivamente rieffettuato l'esame orale delle fonti dichiarative o si è limitato a valutazione cartolare; c) lo stato di patrocinio delle parti (gratuito patrocinio) per corretta imputazione delle spese
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