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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo tributario - Spese di lite - Principi di soccombenza virtuale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione delle spese di lite quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, ad esempio perché l’Amministrazione ritira o annulla l’atto impugnato. Si applicano i principi della soccombenza virtuale: il giudice deve valutare quale parte sarebbe risultata probabilmente soccombente in base alla fondatezza originaria delle rispettive pretese, invece di compensare automaticamente le spese.

La decisione

La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, ha ritenuto irragionevole la compensazione automatica delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, poiché può favorire ingiustamente la parte che ha ritirato o modificato l’atto e penalizzare quella costretta a sostenere i costi della difesa. I giudici di primo grado hanno quindi applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte che, sulla base dell’esito presumibile della controversia, sarebbe risultata soccombente.

Norme richiamate

  • Art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria.

    Nel processo tributario vige il principio generale di responsabilità per le spese: normalmente le spese sono poste a carico della parte soccombente.

  • Art. 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    In caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

    La rinuncia al ricorso non comporta automaticamente l’assenza di conseguenze sulle spese, che devono essere regolate secondo la responsabilità processuale.

  • Art. 92, comma 2, del codice di procedura civile

    Consente, nei casi previsti dalla legge, la compensazione totale o parziale delle spese, ma tale potere non giustifica una compensazione automatica e priva di motivazione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005

    La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere [...] si traduce dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento [...] determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni.

    La compensazione automatica delle spese in caso di ritiro dell’atto o acquiescenza può violare i principi di ragionevolezza e di responsabilità per le spese, soprattutto quando il comportamento di una parte riconosce sostanzialmente la fondatezza delle ragioni dell’altra.

Massime di principio

  • Quando il giudizio termina perché l’Amministrazione annulla o ritira l’atto impugnato, il giudice non dovrebbe compensare automaticamente le spese, ma valutare la soccombenza virtuale.
  • La parte che ha determinato la cessazione della materia del contendere può essere condannata alle spese se il suo comportamento mostra che la pretesa dell’altra parte era fondata.
  • Per decidere sulle spese occorre stimare l’esito probabile del giudizio alla luce degli atti e delle ragioni esistenti al momento dell’impugnazione.
  • La compensazione delle spese è un’eccezione al principio di soccombenza e deve essere giustificata da circostanze concrete, non applicata in modo automatico.
  • Il contribuente che ha dovuto sostenere costi per difendersi può ottenere il rimborso delle spese anche se il processo si chiude senza una pronuncia piena sul merito, purché risulti fondato il ricorso o riconosciuta l’illegittimità dell’atto.

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