Sentenza del 04/11/2015 n. 22504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato per la cessione d'azienda tra N. s.r.l. e R. & B. s.r.l., contestando un maggior valore ai fini dell'imposta di registro e, in particolare, dell'avviamento. Dopo la parziale rideterminazione del valore da parte della Commissione tributaria regionale, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo riguardava l'insufficiente motivazione sulla limitazione della cessione al solo ramo commerciale di prodotti chimici, con esclusione dell'attività di intermediazione e delle partecipazioni societarie; il secondo riguardava l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione dell'avviamento in euro 697.276,86.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo pacifico che la cessione riguardasse soltanto l'attività di commercio e rappresentanza di prodotti chimici industriali, come risultava dallo stesso avviso di rettifica dell'Agenzia. Ha invece accolto il secondo motivo sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione: la Commissione regionale poteva utilizzare un metodo generale di calcolo dell'avviamento fondato anche sui criteri previsti dal D.P.R. n. 460 del 1996, ma avrebbe dovuto indicare concretamente gli errori di calcolo eliminati e gli elementi fattuali che giustificavano il valore finale di euro 697.276,86. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4
Riguarda il controllo dell'ufficio sugli atti aventi a oggetto aziende o diritti reali su di esse.
La determinazione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito, purché adeguatamente motivato.
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4
Criteri per l'accertamento con adesione in materia di imposte dirette.
Pur essendo previsto per una diversa imposta, il metodo può essere utilizzato come parametro generale per valutare l'avviamento, in quanto criterio avallato dal legislatore; la sua applicazione concreta deve però essere spiegata e supportata da elementi fattuali.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis
Vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
La contraddittorietà rilevante ricorre solo quando le argomentazioni siano incompatibili al punto da impedire la comprensione della ratio decidendi. L'insufficienza motivazionale ricorre invece quando il giudice non espone gli elementi di fatto e il percorso logico che giustificano la decisione.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte, rilevato il vizio motivazionale, ha cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame.
Massime di principio
- In materia di rettifica del valore di un'azienda ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può contestare il valore dell'avviamento utilizzando criteri presuntivi o metodi elaborati dalla normativa per finalità diverse, purché il metodo sia ragionevole e la sua applicazione concreta sia adeguatamente motivata.
- Il giudice tributario può confermare in astratto la validità del metodo di calcolo dell'avviamento, ma deve indicare con precisione i dati utilizzati, gli eventuali errori corretti e il percorso logico che conduce alla quantificazione finale.
- Se l'oggetto della cessione risulta espressamente dagli atti prodotti dalla stessa Amministrazione, tale circostanza può essere considerata pacifica e non richiede una motivazione specifica del giudice.
- La semplice adesione a una quantificazione contenuta in un'altra sentenza o in un diverso giudizio non è sufficiente, se non vengono esplicitati gli elementi che rendono applicabile quella quantificazione alla controversia concreta.
- In sede di cassazione, la Corte non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito sul valore dell'avviamento; verifica invece che la decisione sia sorretta da una motivazione comprensibile, coerente e fondata su dati concretamente indicati.
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