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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18393/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 4, cod. pen., denunciando: (1) carenza di motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche; (2) omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di contraffazione (art. 474) consumato il 03/09/2017 e secondo la difesa prescritto il 03/03/2025, cioè prima della sentenza di appello. In sede di gravame la difesa ha inoltre invocato le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis (occasionalità e condizioni disagiate).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la prescrizione del reato di cui all'art. 474 non fosse già maturata alla data della sentenza di appello (25/06/2025), poiché al termine prescrizionale ordinario (7 anni e 6 mesi) vanno aggiunti 1 anno e 6 mesi di sospensione ex lege 103/2017, spostando il termine al 03/09/2026. Quanto all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la fattispecie rientrava nell'ipotesi attenuata sulla base di una valutazione complessiva (anche del numero e della non modica quantità degli articoli contraffatti); ha inoltre chiarito che per riconoscere l'attenuante della "speciale tenuità del lucro" è necessaria una verifica puntuale e motivata del lucro perseguito/ottenuto e della gravità dell'evento, che la difesa non ha documentato con elementi specifici. La richiesta di attenuazione ex art. 62-bis è stata considerata e implicitamente respinta alla stregua della motivazione complessiva (pena già lieve e congrua). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 474

    Delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; il giudice ha esaminato la prescrizione del reato tenendo conto delle sospensioni normative e della data di consumazione.

  • Codice penale - art. 648, comma 4

    Furto o altri reati contro il patrimonio con riferimento alla valutazione della tenuità del fatto integrata nella motivazione di merito.

  • Codice penale - art. 62, n. 4

    L'attenuante per delitti determinati da motivi di lucro richiede verifica puntuale sia del lucro perseguito o conseguito sia della speciale tenuità dell'evento; non è sufficiente una richiesta generica o la sola misura del valore venale del bene.

  • Codice penale - art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti speciali (occasionalità, condizioni personali, ecc.) possono essere rigettate anche implicitamente se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza di merito.

  • Codice penale - artt. 157 e 161 (prescrizione)

    Determinazione del termine prescrizionale di riferimento (7 anni e 6 mesi nel caso concreto) che va correttamente calcolato tenendo conto delle sospensioni normative.

  • Legge 103/2017

    Ha determinato una sospensione del termine prescrizionale (1 anno e 6 mesi) da sommarsi al termine ordinario; la Corte ne ha disposto l'applicazione per fissare la data di estinzione al 03/09/2026.

  • D.P.R. n. 309/1990 - art. 73, comma 5

    Richiamato come precedente giurisprudenziale che riconosce la compatibilità dell'attenuante della speciale tenuità del lucro anche con fattispecie che riguardano materie diverse dal patrimonio, ma sottolineando la necessità di accertamenti specifici.

Massime di principio

  • Il conteggio della prescrizione deve includere le sospensioni previste da norme sopravvenute (es. legge 103/2017); non basta confrontare la sola data di consumazione con la data di sentenza senza tale calcolo.
  • Per ottenere l'attenuante ex art. 62 n. 4 (lucro di speciale tenuità) la difesa deve fornire elementi fattuali concreti e circostanziati sul lucro perseguito o effettivamente conseguito e sulla scarsa offensività dell'evento; la mera indicazione di basso valore economico o una richiesta generica è insufficiente.
  • Nella valutazione dell'attenuante della speciale tenuità il giudice considera non solo il valore venale del bene ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta, in termini effettivi o potenziali.
  • Il rigetto di una specifica deduzione in appello può essere motivato implicitamente se il diniego risulta chiaramente dalla motivazione complessiva della sentenza; non sempre è necessaria una motivazione separata e testuale per ciascuna deduzione.
  • Per le circostanze attenuanti speciali (art. 62-bis) è opportuno documentare l'occasionalità e/o le condizioni personali disagiate con elementi concreti perché il giudice possa valutare la loro incidenza sulla determinazione della pena.

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