Sentenza n. 289/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 307/2023, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali, limitandosi a rappresentare di avere disposto il pagamento delle spese legali. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 23 maggio 2023 e il ricorso per ottemperanza il 10 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla mancata attivazione della Carta elettronica del docente; applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, stabilendo che egli operi quale organo ausiliario del giudice e non quale articolazione amministrativa, entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, compreso l’ordine di inserire il nominativo della ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione e all’attivazione della Carta. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell’attivazione delle iniziative esecutive nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 475 c.p.c.
Dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e sono decorsi i termini dilatori eventualmente previsti per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- In presenza dell’allegazione dell’inadempimento del debitore pubblico, l’Amministrazione deve fornire specifici chiarimenti e indicazioni sull’avvenuta esecuzione; in mancanza, la pretesa di ottemperanza può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adottare, entro un termine prefissato, tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, anche quando l’adempimento richieda l’attivazione di procedure amministrative o strumenti tecnici specifici.
- Il commissario ad acta nominato per l’inottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere necessario all’attuazione del giudicato, senza agire nella qualità ordinaria di dirigente amministrativo.
- Il commissario ad acta può adottare gli atti amministrativi necessari all’integrale esecuzione del giudicato, anche impartendo ordini alla struttura tecnica competente e adottando misure non previamente poste in essere dall’Amministrazione, purché funzionali al comando giudiziale.
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