Cassazione Penale, Sentenza n. 15459/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, su riesame proposto da Rosario Manno, ha annullato il decreto di sequestro preventivo (ditta individuale "Rosario Manno" e motoveicolo Honda S150) ritenuti pertinenti al reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente ha sostenuto che i redditi significativi prodotti dalla ditta 2020-2022 derivavano da attività mafiosa e quindi non computabili nel giudizio di proporzione, chiedendo che fosse ritenuta la sproporzione tra valori dei beni e redditi e la pertinenza degli stessi all'associazione mafiosa, anche alla luce dei legami con il mafioso Giovanni Cangemi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proposte non siano sindacabili in sede di legittimità poiché riguardano valutazioni di fatto (apprezzamenti sulla documentazione fiscale e sulla proporzione tra redditi e beni) che i giudici del merito hanno motivatamente compiuto. La Corte ha inoltre evidenziato che il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla compatibilità dei redditi dichiarati con gli acquisti contestati. Infine, la successiva assoluzione del Manno per il reato di cui all'art. 416-bis con sentenza del 4 marzo 2024 ha determinato la perdita di efficacia del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 322 c.p.p., confermando la conclusione di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; nel testo è richiamata ai fini della qualificazione della pertinenza dei beni (strumenti o strumentalità dell'attività mafiosa). La Corte ricorda che per ritenere la pertinenza occorrono accertamenti di fatto sulle modalità di utilizzazione dei beni.
art. 416-bis, comma settimo, cod. pen.
Richiamato nel provvedimento impugnato come base per ritenere la ditta strumento idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività mafiosa: la valutazione della strumentalità è questione di fatto e richiede adeguata prova.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma che comporta la perdita di efficacia del sequestro preventivo in caso di conseguente provvedimento (es. assoluzione) che renda vano il vincolo; la Corte rileva che l'assoluzione pronunciata ha comportato il dissequestro previsto dalla norma.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo sono sindacabili principalmente violazioni di legge o vizi procedurali: le valutazioni di fatto compiute dai giudici del merito non sono normalmente riesaminabili.
- Per contrastare un sequestro per presunta pertinenza a reato di mafia (art. 416-bis) l'indagato può produrre documentazione fiscale e contabile idonea a dimostrare la legittimità dei redditi e la compatibilità degli acquisti con i redditi dichiarati; se i giudici ritengono persuasive tali prove, il sequestro può essere annullato.
- La carenza motivazionale rilevante ai fini di cassazione richiede una motivazione del tutto assente, manifestamente illogica o non ancorata ai fatti del caso; il semplice dissenso sull'apprezzamento delle prove non è sufficiente.
- Se successivamente al sequestro viene pronunciata un'assoluzione che determina l'impossibilità di proseguire nella misura cautelare, il sequestro perde efficacia ai sensi dell'art. 322 c.p.p. e le impugnazioni del provvedimento di sequestro possono diventare prive di oggetto.
- La qualificazione di beni come "strumenti" o "proventi" di reato nell'ambito di associazione mafiosa richiede specifica dimostrazione del collegamento funzionale tra attività illecita e utilizzo dei beni; sospetti o collegamenti generici non bastano per mantenere il vincolo cautelare.
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