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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19134/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento, emessa per il recupero di un contributo consortile relativo all’annualità 2016, nei confronti di una proprietaria di immobili inclusi nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica. La contribuente ha impugnato la cartella sostenendo che i propri immobili non ricevessero alcun beneficio diretto e specifico dalle opere consortili e che l’atto fosse carente quanto all’indicazione del bene tassato. In primo grado aveva ottenuto l’annullamento della pretesa, ma in appello la CTR ha accolto la tesi del consorzio, rigettando le doglianze della contribuente. Nel ricorso per cassazione, la contribuente ha articolato vari motivi: per il primo ricorso ha denunciato la nullità della decisione per mancata/contraddittoria riunione delle impugnazioni e, soprattutto, l’erroneità dell’accertamento sui presupposti del contributo consortile, deducendo omesso esame di documenti e violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova e sull’art. 860 c.c., sostenendo che il consorzio non avesse dimostrato il beneficio diretto e specifico. Per il secondo ricorso ha inoltre censurato la sentenza in punto di legittimazione dell’agente della riscossione, motivazione e validità della cartella, nonché la statuizione sulle spese, lamentando che fossero state liquidate spese per una fase cautelare mai svolta e senza rispettare i parametri normativi e la riduzione prevista per l’ente assistito da propri funzionari.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato integralmente il ricorso iscritto al n. 16775/2021, confermando la decisione di merito sul punto sostanziale relativo alla debenza del contributo consortile: ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che miravano a una rivalutazione del merito e ha affermato che, in presenza di piano di classifica regolarmente approvato e di specifica contestazione non adeguatamente sviluppata, il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sul beneficio fondiario e sul riparto dell’onere probatorio. Ha invece accolto parzialmente il ricorso iscritto al n. 16780/2021, limitatamente ai motivi relativi alla fase cautelare e alla liquidazione delle spese: ha ritenuto che la CTP e la CTR avessero erroneamente liquidato spese per una fase sospensiva mai effettivamente trattata, nonché applicato in modo non corretto i criteri di liquidazione del compenso e la riduzione prevista per l’agente della riscossione assistito da propri funzionari. Per effetto della cassazione parziale, la Corte ha deciso nel merito sulle spese di primo grado, eliminando la liquidazione relativa alla fase cautelare inesistente e rideterminando i compensi; ha poi compensato le spese del secondo grado nei confronti dell’agente della riscossione e quelle del presente giudizio nei suoi confronti, mentre ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti del consorzio.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura allegata telematicamente, se autenticata digitalmente e collegata all'atto, integra procura speciale apposta in calce al ricorso e soddisfa il requisito di specialità.

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito della specialità della procura è necessario a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 274 c.p.c.

    Il giudice può disporre la riunione di impugnazioni connesse per ragioni di economia processuale.

  • art. 335 c.p.c.

    La mancata riunione dei gravami contro la stessa sentenza non comporta invalidità quando il loro svolgimento sia stato sostanzialmente unitario.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Sono richiamati i diversi vizi di legittimità deducibili, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di cassazione rispetto alle valutazioni di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 860 c.c.

    Il contributo consortile presuppone il vantaggio diretto e immediato per il fondo, presunzione che opera se il piano di classifica è approvato e il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza, salvo prova contraria.

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    Concorre a fondare il principio del beneficio fondiario quale presupposto del contributo di bonifica.

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11

    Richiamati per la disciplina dei contributi consortili e del beneficio derivante dalle opere di bonifica.

  • legge reg. Abruzzo 10 marzo 1983, n. 11, art. 20

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme sulla bonifica e sui contributi consortili.

  • legge reg. Abruzzo 7 giugno 1996, n. 36, artt. 9 e 12

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme regionali applicabili al tributo consortile.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    Il giudice tributario può disapplicare l'atto presupposto illegittimo, ma la contestazione del piano di classifica può anche incidere sulla presunzione di beneficio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-quater

    La decisione sulle istanze cautelari deve provvedere anche sulle spese della relativa fase.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    Per le spese a favore dell'ente impositore o dell'agente della riscossione assistiti da propri funzionari va applicata la riduzione del 20%.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella deve essere redatta secondo le forme e gli elementi previsti dalla norma e dai decreti attuativi.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12

    Richiamato dalla CTR quale base della regolarità della cartella di pagamento.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4

    La liquidazione delle spese può discostarsi dai parametri solo con adeguata e specifica motivazione.

  • art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione all'avviso di trattazione della fase cautelare.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è evocata con riferimento alla decisione su una fase cautelare non trattata.

  • art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la sospensione cautelare nel processo tributario; la Corte esclude che la fase cautelare, qui rinunciata, potesse essere liquidata come svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile: il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del merito con una diversa lettura delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre se il giudice si limiti a reputare non convincenti o insufficienti le prove offerte da una parte.
  • In materia di contributi di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno operare una presunzione di beneficio fondiario; il contribuente può superarla solo con una contestazione specifica e con prova contraria adeguata.
  • La contestazione generica della debenza del contributo, senza individuare puntualmente i profili di illegittimità del piano di classifica o senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non è sufficiente a superare la presunzione di beneficio.
  • La perizia stragiudiziale, anche se asseverata, non ha efficacia probatoria piena e il suo apprezzamento resta rimesso al prudente convincimento del giudice di merito; la sua mancata valorizzazione non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.
  • La mancata formale riunione di impugnazioni separate contro la stessa sentenza non comporta invalidità se i giudizi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente unitario e sono stati decisi con contestualità e medesimo collegio.
  • Le spese della fase cautelare possono essere liquidate solo se tale fase si è effettivamente svolta; se l'istanza è stata rinunciata e non vi è stata decisione cautelare, non può essere riconosciuta alcuna liquidazione per quella fase.
  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice può discostarsi dai parametri tariffari solo con motivazione specifica; inoltre, nelle controversie tributarie, quando l'ente impositore o l'agente della riscossione è assistito da propri funzionari, va applicata la riduzione del 20% prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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