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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30009/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'accettazione sottoscritta dal controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese e ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autore del post)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio un altro soggetto davanti al giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un commento/post pubblicato su Facebook, nella pagina del quotidiano "La Repubblica", in risposta a un suo commento relativo a un episodio di aggressione ai danni di un cittadino senegalese. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'ascrivibilità del post al convenuto; il tribunale aveva poi rigettato l'appello, ritenendo che, anche ove lesivo dell'onore dell'appellante, il contenuto fosse scriminato dall'esercizio del diritto di critica, descritto come "sarcastica e vernacolare", e dalla reazione a una provocazione ai sensi dell'art. 599, comma 2, c.p. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 599, comma 2, c.p.

    richiamato dal giudice di merito come possibile causa di non punibilità in quanto reazione a una provocazione, nell'ambito della valutazione della condotta contestata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata non deve essere adottato alcun provvedimento sulle spese, quando la Corte lo escluda espressamente in base alle circostanze processuali.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude, nei termini affermati dalla Corte, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando manchino i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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