Sentenza n. 867/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata il 9 dicembre 2023 e accertamento dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata il 9 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza il 31 dicembre 2023, aveva presentato alla Questura di Firenze il 9 dicembre 2023 una domanda di rinnovo. Nonostante il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, la Questura non aveva adottato un provvedimento espresso, neppure dopo reiterati solleciti. Il ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La decisione
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il permesso di soggiorno era stato medio tempore rilasciato. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere. Le spese sono state poste solidalmente a carico della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'inerzia amministrativa protrattasi oltre il termine previsto dalla legge. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
termine di sessanta giorni
Il termine previsto per il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce il parametro temporale rispetto al quale è stata valutata l'inerzia dell'amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'inerzia dell'amministrazione abbia reso necessario il ricorso e il provvedimento sopravvenuto sia intervenuto solo successivamente alla sua proposizione.
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