Cassazione Penale, Sentenza n. 23983/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (12/07/2022) che, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, aveva riconosciuto a carico dell'Annunziata il tentativo di raccolta/negoziazione di armi (capo g) e rideterminato la pena complessiva, deducendo: (1) incompatibilità tra la condanna dell'Annunziata e l'assoluzione per non sussistenza del fatto del coimputato Toriello (che aveva portato la S.C., Sez. VI, n. 3667/2021, ad annullare senza rinvio la sentenza nei confronti di Toriello), posto che la fattispecie contestata presupporrebbe un accordo/concorso e dunque la presenza almeno di due soggetti; (2) errata determinazione della diminuzione di pena per il tentativo e del trattamento per continuazione. Il primo motivo ha sostenuto la manifesta illogicità e l'inconciliazione probatoria tra le due pronunce e l'assenza di prova dell'esistenza delle armi e della serietà della trattativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il secondo). Ha rilevato che la sentenza Sez. VI n. 3667/2021 aveva escluso la serietà della trattativa e la prova dell'esistenza delle armi nella posizione di Toriello, decisione inconciliabile con la condanna dell'Annunziata per lo stesso fatto. Non essendovi prova certa della trattativa o dell'esistenza delle armi, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo g) perché il fatto non sussiste. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha anche rideterminato la pena complessiva in anni quindici e mesi quattro di reclusione (riduzione rispetto alla pena precedente). Il ricorso è quindi accolto parzialmente con annullamento per il capo g) e rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: per il reato di raccolta di armi la trattativa sussiste come tentativo solo se vi sono atti concreti, idonei e non equivoci diretti alla realizzazione dell'illecito
art. 9 legge 14 ottobre 1974 n. 497
Norma penale speciale sulla raccolta/traffico di armi: integrata dal tentativo se le condotte dimostrano concreta idoneità e atti non equivoci volti all'acquisizione di armi
art. 110 cod. pen.
Riguarda la responsabilità per concorso di persone nel medesimo reato; la Corte ha osservato che non può fondarsi una condanna unilaterale quando manca prova della serietà della trattativa condivisa o dell'effettiva esistenza dell'oggetto del reato
art. 81 cod. pen.
Principio della continuazione e aumento della pena: la determinazione della continuazione e del relativo aumento deve essere supportata da motivazione; la Corte ha riqualificato e rideterminato la pena complessiva dopo aver annullato il capo g)
art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamata nel quadro fattuale precedente relativo ai reati di stupefacenti (menzionata come aggravante esclusa in fase precedente); nella decisione impugnata non ha inciso sulla valutazione del capo g)
Massime di principio
- Quando un coimputato viene assolto per "fatto non sussiste" perché manca prova della serietà della trattativa o dell'esistenza dell'oggetto (es. armi), la condanna dell'altro contendente per il medesimo fatto può risultare inconciliabile e deve essere riesaminata; l'assenza di prova dell'esistenza dell'oggetto del reato indebolisce la configurazione del tentativo.
- Per configurare il reato di tentativo di raccolta/traffico di armi non bastano mere conversazioni intercettate: è necessaria la prova di atti concreti e non equivoci idonei a procurare le armi (contatti effettivi, disponibilità delle armi, pagamenti, accordi logistici, consegne o altri elementi concreti).
- La responsabilità per concorso (art. 110 c.p.) non può essere automatica quando la fattispecie richiede un accordo o azioni univoche da parte di più soggetti; l'assenza di elementi probatori sulla partecipazione o sull'esistenza delle cose oggetto della trattativa può portare all'annullamento della condanna.
- In caso di annullamento parziale per carenza di prova e qualora non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori, la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena complessiva.
- Nelle ipotesi di reato tentato il giudice deve motivare chiaramente l'entità della diminuzione della pena prevista dall'art. 56 c.p.; la misura (fino a 2/3) deve essere esplicitata e ragionata nella sentenza.
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