Sentenza n. 860/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando l’amministrazione al pagamento di 500 euro annui
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, deducendo che l’amministrazione scolastica non avesse dato esecuzione alla pronuncia, divenuta a suo dire definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e disposto il pagamento di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., due profili ostativi: la mancata produzione di un’idonea attestazione di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata deduzione e prova della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, nonché del conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente deve depositare il provvedimento di cui chiede l’ottemperanza e, quando si tratti di sentenza del giudice ordinario, deve fornire la prova del suo passaggio in giudicato. La mera dichiarazione del difensore circa la definitività della sentenza non è sufficiente, non potendo una dichiarazione della parte sostituire l’attestazione della cancelleria e assolvere l’onere probatorio gravante sul ricorrente. In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche perché non è stata dedotta né provata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, quindi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tale termine costituisce una condizione dell’azione esecutiva ed è applicabile anche al giudizio di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali; la sua sussistenza è rilevabile anche d’ufficio. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la mera costituzione di rito dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario posta a fondamento della domanda, mediante idonea attestazione di cancelleria; la mera attestazione del difensore non è sufficiente.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’ottemperanza può essere richiesta per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; quando il titolo è una sentenza del giudice ordinario, la definitività deve essere adeguatamente comprovata.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono una condizione dell’azione esecutiva, applicabile anche al giudizio di ottemperanza concernente obblighi pecuniari della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce in ottemperanza deve provare i fatti costitutivi della propria domanda; non può assolvere l’onere probatorio mediante proprie dichiarazioni favorevoli non corroborate dalla documentazione necessaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può segnalare alle parti i possibili profili di inammissibilità rilevabili ai fini della decisione, consentendo il contraddittorio sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova documentale del passaggio in giudicato della pronuncia, normalmente mediante attestazione della cancelleria; la mera dichiarazione del difensore o della parte sulla definitività della sentenza non è idonea a soddisfare tale onere probatorio.
- Per l’ottemperanza relativa a un titolo esecutivo che impone a un’amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, è necessario che il titolo sia stato notificato all’amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; la notificazione e il decorso del termine costituiscono una condizione dell’azione esecutiva, rilevabile anche d’ufficio.
- La mancata prova anche di uno solo dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, quali il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento della domanda o il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni statali, comporta l’inammissibilità del ricorso.
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