Sentenza n. 346/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento del Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ciampino n. 41 del 31/10/2019, e degli atti connessi, ivi compreso il provvedimento n. 14 del 15/04/2021, avente a oggetto: “approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno del 2019 e successive modifiche del 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il regolamento comunale istitutivo e disciplinante l’imposta di soggiorno, dopo aver ricevuto avvisi di accertamento per omesso versamento dell’imposta relativa agli anni 2020 e 2021, contestati anche dinanzi alla giurisdizione tributaria. In via preliminare, il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il regolamento fosse immediatamente lesivo e dovesse essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 4 d.lgs. 23/2011, assumendo che il Comune di Ciampino non fosse capoluogo di provincia, non partecipasse a un’unione di comuni e non fosse incluso negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Il secondo motivo censurava gli artt. 2, 3 e 4 del regolamento, sostenendo che l’imposta potesse gravare soltanto su chi soggiorna per finalità turistiche e non su ospiti di strutture ecclesiastiche destinati ad attività spirituali, formative o di culto; il ricorrente lamentava inoltre l’assenza di una specifica esenzione e il mancato previo coinvolgimento degli enti ecclesiastici. L’ultimo gruppo di censure denunciava la violazione dello Statuto comunale e degli artt. 2, 15, 16 e 20 l. 222/1985, nonché della disciplina concordataria, sostenendo che l’attività ricettiva strumentale alle finalità religiose dovesse essere considerata attività di religione o culto, non commerciale e non assoggettabile all’imposta. Il ricorrente deduceva infine di essere una persona giuridica pubblica e che l’assenza di scopo di lucro escludesse l’applicazione della disciplina tributaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto la dubbia ammissibilità per tardività, poiché il regolamento individuava in modo immediatamente riconoscibile le strutture ricettive e i soggetti tenuti al pagamento, sicché il gestore avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente. Il Collegio ha tuttavia esaminato il merito e ha ritenuto tutte le censure infondate. Quanto alla potestà impositiva, l’art. 29 l.r. Lazio 7/2018, introducendo l’art. 5-bis l.r. Lazio 13/2007, ha qualificato come turistici tutti i comuni della Regione ai fini dell’art. 4 d.lgs. 23/2011; pertanto anche il Comune di Ciampino poteva istituire l’imposta con deliberazione consiliare. L’imposta non è limitata ai soggiorni per turismo, poiché il presupposto legislativo è il semplice alloggio in una struttura ricettiva situata nel territorio comunale. La casa per ferie gestita dall’ente ecclesiastico rientra nella nozione di struttura ricettiva, comprendendo la definizione legislativa anche le strutture gestite da enti religiosi senza fine di lucro per finalità religiose. Ne consegue che l’ente deve applicare l’imposta ai propri ospiti, indipendentemente dalla ragione del soggiorno, salvo le esenzioni espressamente previste dal regolamento. Il TAR ha escluso che la mancata previsione di un’esenzione per soggiorni religiosi o spirituali renda illegittimo il regolamento, non essendo tale esenzione imposta dall’art. 4 d.lgs. 23/2011. Quanto agli enti ecclesiastici, gli artt. 15 e 16 l. 222/1985 e l’art. 7, n. 3, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con l. 121/1985, stabiliscono che le attività diverse da quelle di religione o culto sono soggette alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario. L’attività ricettiva, consistente nell’offerta professionale di un servizio a fronte di corrispettivo, è stata qualificata come attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., anche se svolta da un ente senza scopo di lucro e in via strumentale alle finalità religiose. Il difetto di scopo di lucro soggettivo non esclude quindi l’assoggettamento dell’attività economica alla disciplina fiscale propria. Il regolamento è stato ritenuto conforme alla normativa statale e concordataria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali nella misura di 6.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 23/2011
I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
La disposizione individua il presupposto dell’imposta nel semplice alloggio in una struttura ricettiva e non limita l’imposizione ai soggiorni effettuati per finalità turistiche; le esenzioni non sono automaticamente riferite a chi soggiorna per altri motivi.
art. 29 l.r. Lazio 7/2018
Ha introdotto nella l.r. Lazio 13/2007 l’art. 5-bis, qualificando come comuni turistici, ai fini dell’art. 4 d.lgs. 23/2011, tutti i comuni della Regione Lazio.
art. 5-bis l.r. Lazio 13/2007
Sono comuni turistici, ai fini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche, tutti i comuni della Regione.
Consente a tutti i comuni del Lazio, compreso il Comune di Ciampino, di istituire l’imposta di soggiorno.
art. 2 Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno
Presupposto dell'imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ubicati nel territorio del Comune di Ciampino.
Include le case per ferie tra le strutture ricettive soggette all’imposta.
art. 3 Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno
Sono tenuti al pagamento dell’imposta i soggetti, non residenti nel Comune di Ciampino, che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all’art. 2.
Individua come soggetti tenuti al pagamento i non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive, senza richiedere una finalità turistica.
art. 4 Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno
La disciplina delle esenzioni non deve necessariamente comprendere i soggiorni per finalità religiose, spirituali o di pellegrinaggio, non essendo tale esenzione prevista dall’art. 4 d.lgs. 23/2011.
art. 6 l. 217/1983
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
La nozione di struttura ricettiva comprende le case per ferie; queste possono essere gestite anche da enti religiosi senza fine di lucro per finalità religiose.
art. 15 l. 222/1985
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.
Gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle religiose, soggette alla disciplina statale applicabile.
art. 16 l. 222/1985
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolto dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
L’attività ricettiva non rientra automaticamente tra le attività di religione o culto e, se diversa da queste, è assoggettata alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario.
art. 7, n. 3, comma 2, l. 121/1985
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolto dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Le attività non religiose svolte dagli enti ecclesiastici seguono la disciplina statale e tributaria propria dell’attività esercitata.
art. 2082 c.c.
Lo scopo di lucro soggettivo non è requisito necessario per qualificare un’attività economica come attività d’impresa; pertanto l’attività ricettiva dell’ente ecclesiastico resta soggetta alla relativa disciplina.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Ha costituito il fondamento, unitamente all’art. 26 c.p.a., della condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 d.lgs. 23/2011, il presupposto impositivo è l’alloggio in una struttura ricettiva situata nel territorio del comune legittimato, indipendentemente dalla finalità turistica, religiosa, spirituale, formativa o di altra natura del soggiorno.
- Una casa per ferie gestita da un ente ecclesiastico riconosciuto rientra nella nozione di struttura ricettiva e, se situata in un comune abilitato a istituire l’imposta di soggiorno, è soggetta alla relativa disciplina.
- Le attività ricettive svolte da enti ecclesiastici, anche se strumentali alle finalità religiose e svolte senza scopo di lucro, costituiscono attività diverse da quelle di religione o culto e sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario proprio dell’attività esercitata.
- L’assenza di scopo di lucro soggettivo non esclude la qualificazione dell’attività economica come attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c. e non impedisce l’applicazione dei tributi riferiti a tale attività.
- Un regolamento comunale sull’imposta di soggiorno non è illegittimo per il solo fatto di non prevedere un’esenzione per gli ospiti di strutture ricettive che soggiornano per finalità religiose o spirituali, quando tale esenzione non sia imposta dalla legge statale.
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