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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25958/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso riguarda il diniego della misura alternativa dell'affidamento in prova. In precedenza la richiesta era stata rigettata e l'interessato aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale di sorveglianza di Messina con ordinanza del 14/01/2026. Nel ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e il vizio di motivazione. La difesa lamentava, in particolare, la mancata acquisizione di una relazione UEPE più aggiornata e la mancata considerazione del tempo trascorso e dei positivi comportamenti successivi alle revoche dei precedenti benefici. Secondo la Corte, però, tali censure erano in realtà doglianze di merito, fondate su mero dissenso rispetto a una motivazione già compiuta e logicamente coerente, che aveva valorizzato la gravità dei fatti commessi tra il 2019 e il 2021, le plurime inadempienze alle prescrizioni dell'affidamento in prova, la successiva detenzione domiciliare revocata per la commissione di altri reati durante l'espiazione della pena, nonché la pendenza di ulteriori procedimenti penali per fatti anche successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non evidenziassero reali errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti, ma si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito già adeguatamente esaminato dal Tribunale di sorveglianza, il cui apprezzamento sulla incompatibilità, allo stato, di ulteriori benefici con un effettivo percorso rieducativo è stato ritenuto plausibile e logicamente motivato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È richiamato come parametro formale di censura, ma la Corte rileva che le doglianze, pur prospettate come violazione di legge, in realtà tendono a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamato come vizio dedotto, ma la Corte esclude l'effettiva sussistenza di un vizio motivazionale, poiché l'ordinanza impugnata è sorretta da motivazione logica e coerente.

  • art. 47 ord. pen.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla richiesta di affidamento in prova; la Corte non ne ravvisa erronea applicazione, valorizzando invece la valutazione negativa del Tribunale di sorveglianza sulla persistente inidoneità del condannato al beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, viene applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito già compiutamente esaminato dal giudice di sorveglianza.
  • Il diniego dell'affidamento in prova può essere legittimamente fondato sulla complessiva gravità della condotta del condannato, sulle reiterate violazioni delle prescrizioni dei benefici già concessi, sulla commissione di nuovi reati durante l'espiazione della pena e sulla pendenza di ulteriori procedimenti penali.
  • La valutazione sulla compatibilità del beneficio con il percorso rieducativo del condannato è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione plausibile e coerente, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale effettivo.
  • La mancata acquisizione di ulteriore documentazione o la valorizzazione di comportamenti positivi successivi non impongono l'accoglimento del ricorso quando il giudice di sorveglianza abbia già espresso un apprezzamento complessivo negativo, logicamente fondato, sulla persistente inidoneità del richiedente al beneficio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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