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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02997/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine stipulati con un'amministrazione pubblica dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, mediante una pluralità di proroghe dell'originario rapporto. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'illegittimità della reiterazione e condannato l'amministrazione al pagamento del c.d. danno comunitario pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le esigenze di gestione dell'immigrazione non fossero più temporanee ed emergenziali. In cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato l'intervenuta stabilizzazione del lavoratore, avvenuta con D.M. 6 dicembre 2018 nell'ambito della procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa richiamata, fatto che avrebbe fatto venir meno i presupposti del risarcimento per equivalente e reso insussistente il danno comunitario. Ha inoltre denunciato l'omessa valutazione della questione della stabilizzazione, già dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero. Ha ritenuto che i motivi, pur riguardando entrambi la stabilizzazione, fossero generici e non autosufficienti perché il ricorso non riproduceva né allegava il contenuto dell'atto specificamente richiamato per provare la data e le modalità della stabilizzazione. La Corte ha inoltre osservato che la stabilizzazione, per avere efficacia impeditiva del risarcimento da abusiva reiterazione, deve costituire una reale assunzione causalmente collegata all'abuso e non una mera possibilità di futura stabilizzazione; nel caso di specie, la procedura richiamata non integrava una stabilizzazione sanante connessa in modo stretto all'illegittimo ricorso ai contratti a termine. È stato anche rilevato che il vizio di omesso esame non era configurabile, poiché la questione della stabilizzazione era stata comunque superata dalla decisione di conferma del danno comunitario. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del Ministero; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana, nel quadro del risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine

  • art. 36 D.Lgs. 165/2001

    invocato per contestare la condanna risarcitoria in materia di lavoro pubblico a termine

  • art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001

    richiamato quale disciplina della successione dei contratti a termine e delle relative conseguenze

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    citato in relazione alla quantificazione del risarcimento per abuso del termine secondo i precedenti di legittimità

  • art. 4, comma 9-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in L. 30 ottobre 2013, n. 125

    richiamato dalla difesa del Ministero come base della procedura di stabilizzazione; la Corte osserva che tale procedura non costituisce automaticamente una immissione in ruolo sanante, ma una possibilità di concorso riservato

  • art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla stabilizzazione del personale pubblico

  • art. 1, comma 302, L. 205/2017

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla stabilizzazione del personale pubblico

  • art. 2697 c.c.

    usato per ribadire che gli effetti della mancata allegazione del fatto impeditivo/modificativo/estintivo ricadono sulla parte onerata della prova

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità di censure generiche e non autosufficienti in cassazione

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio nel caso concreto

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti di una amministrazione pubblica

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamato nel medesimo contesto del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, l'eventuale stabilizzazione del lavoratore può operare come fatto impeditivo o modificativo del diritto al risarcimento, ma l'onere di allegarla e provarla grava sull'amministrazione datrice di lavoro.
  • Per escludere il c.d. danno comunitario non basta la prospettiva o la mera possibilità di futura stabilizzazione: occorre una reale assunzione o immissione in ruolo causalmente collegata all'abuso nella successione dei contratti a termine.
  • Le procedure di stabilizzazione o i concorsi riservati non equivalgono automaticamente a una riparazione in forma specifica dell'illecito, se manca una stretta correlazione tra l'abuso commesso e l'effettiva assunzione definitiva del lavoratore.
  • In cassazione, le censure fondate sull'omesso esame di un fatto decisivo e sulla violazione di legge sono inammissibili quando risultano generiche, non autosufficienti e non sorrette dall'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti.
  • Il vizio di omesso esame non ricorre quando la questione dedotta sia stata comunque considerata, anche implicitamente, perché superata dalla decisione su un punto incompatibile con la tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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