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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02996/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di somministrazione e a termine utilizzati da un'amministrazione pubblica per attività connesse alla gestione dei flussi migratori. Il tribunale aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti, rigettando la conversione del rapporto ma riconoscendo un risarcimento del danno c.d. comunitario e, inoltre, aveva accolto la domanda di differenze retributive per mansioni superiori. In appello il Ministero aveva dedotto e documentato la sopravvenuta stabilizzazione dei lavoratori; la corte territoriale, ritenendo che tale stabilizzazione escludesse il diritto al risarcimento, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda risarcitoria, compensando le spese. I lavoratori ricorrono in cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 345 e 101 c.p.c. per avere la corte d'appello ammesso e utilizzato documenti tardivi sulla stabilizzazione e deciso su una questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione delle regole sull'interpretazione analogica e della disciplina sostanziale, sostenendo che la stabilizzazione non elimina automaticamente il danno comunitario e che occorre una stretta correlazione tra abuso e immissione in ruolo; 4) omesso esame della domanda autonoma relativa a mansioni superiori e differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione respinge il primo e il secondo motivo, ritenendo legittimo il rilievo officioso della stabilizzazione quale fatto modificativo del diritto al risarcimento e sufficiente la motivazione della sentenza d'appello sul punto. Accoglie invece il terzo motivo, affermando che non esiste un automatismo tra stabilizzazione e soppressione del risarcimento: occorre verificare in concreto se la stabilizzazione sia intervenuta nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e se ne costituisca l'effetto diretto e immediato. Accoglie anche il quarto motivo, perché la corte d'appello ha riformato integralmente la decisione senza esaminare la distinta domanda sulle mansioni superiori e sulle differenze retributive, già accolta in primo grado. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che invoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato viene respinto perché la stabilizzazione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di fatti e prove ritualmente acquisiti.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove prove in appello è richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non vi fonda l'accoglimento, ritenendo comunque utilizzabili gli elementi relativi alla stabilizzazione se ritualmente acquisiti o acquisibili.

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza sul contraddittorio è respinta perché la questione della stabilizzazione, essendo rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, può essere esaminata dal giudice purché nei limiti delle allegazioni e delle prove del processo.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è respinta in quanto la sentenza d'appello esponeva in modo intellegibile le ragioni giuridiche della decisione; è invece accolta per il mancato esame della domanda sulle mansioni superiori e differenze retributive.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare l'uso analogico di discipline non omogenee; la Corte ritiene fondato il rilievo nella parte in cui impone un accertamento concreto della correlazione tra abuso e stabilizzazione.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati per escludere un'applicazione analogica automatica di discipline del settore scolastico ad altri comparti pubblici.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La pronuncia richiama il limite delle esigenze temporanee ed eccezionali per il ricorso alle forme flessibili di lavoro nella pubblica amministrazione.

  • art. 20 d.lgs. 276/2003

    È richiamato per la disciplina della somministrazione di lavoro applicabile al caso.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 276/2003

    La trasformazione del rapporto per somministrazione irregolare non opera nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 86, comma 9, d.lgs. 276/2003

    Esclude l'applicazione della disciplina della trasformazione prevista per la somministrazione irregolare nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti, anche in relazione alle eccezioni in senso lato.

Massime di principio

  • La stabilizzazione del lavoratore precario presso una pubblica amministrazione integra un fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine, ma il suo rilievo in giudizio è ammissibile anche d'ufficio se il fatto risulta da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili.
  • Non esiste un automatismo tra immissione in ruolo e venir meno del risarcimento del c.d. danno comunitario: occorre verificare in concreto se la stabilizzazione sia avvenuta nei ruoli dell'ente che ha posto in essere l'abuso e se costituisca l'effetto diretto e immediato della medesima condotta illegittima.
  • Nel rito del lavoro, l'eccezione in senso lato può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché nel rispetto del contraddittorio e sulla base del materiale istruttorio legittimamente disponibile.
  • La motivazione della sentenza è solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente; non è invece viziata se, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
  • Il giudice di appello che riformi integralmente la decisione di primo grado deve confrontarsi con tutte le domande autonome accolte dal primo giudice; l'omesso esame di una domanda distinta integra vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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