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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44386/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo la violazione di legge per l'insufficienza delle ricerche compiute dalla Corte d'appello ai fini dell'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità: dopo il precedente decreto di irreperibilità del Tribunale, la Corte avrebbe effettuato verifiche frammentarie e limitate al solo territorio del Comune di Taurianova senza rinnovare le ricerche e senza adottare un nuovo decreto di irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati ma ha dichiarato che il reato residuo contestato al capo B) (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286/1998) è estinto per prescrizione, dato che la condotta era contestata fino al 6 aprile 2002 e, considerate le interruzioni degli atti e i termini massimi, la prescrizione è intervenuta prima del giudizio del 20 ottobre 2023. Poiché la difesa non ha rinunciato al beneficio estintivo e non sussistono presupposti per il proscioglimento di merito ex art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 1 e 3 (T.U. immigrazione)

    La Corte ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 13 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), contestato fino al 6 aprile 2002, sia ormai prescritto alla data del giudizio di cassazione considerando il titolo, l'epoca di commissione e gli atti interruttivi

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che non ricorrono i presupposti per il proscioglimento con formula di merito ex art. 129 c.p.p., e quindi procede alla declaratoria di estinzione per prescrizione anziché a un proscioglimento di merito

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione e la parte resistente non ottiene che l'imputato abbia rinunciato al beneficio, la Cassazione può dichiarare la estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
  • L'eccezione di carenza delle ricerche per l'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità può essere ammissibile e rilevante, ma perde efficacia quando sussiste un motivo estintivo del reato (es. prescrizione) sopravvenuto o già verificabile in sede di cassazione.
  • La difesa può ottenere la declaratoria di estinzione in Cassazione anche se la censura riguarda profili procedurali, purché emerga chiaramente l'intervenuta prescrizione e la difesa non rinunci al beneficio estintivo.
  • Prima di dichiarare l'irreperibilità e procedere in contumacia o senza ulteriori ricerche, è richiesto al giudice di appello di compiere indagini adeguate e non meramente frammentarie; il mancato svolgimento di ricerche estese può costituire vizio procedurale impugnabile.
  • Nel valutare la prescrizione occorre calcolare correttamente i termini considerando la data ultima di contestazione, gli atti interruttivi e il termine massimo prolungato previsto dalla legge: errori in questo calcolo possono determinare la declaratoria di estinzione.

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