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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-710/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 27 aprile 2022. — Robert Roos e a. contro Parlamento europeo. — Sanità pubblica – Obbligo di presentare un certificato COVID-19 digitale dell’Unione valido per l’accesso agli edifici del Parlamento – Base giuridica – Libertà e indipendenza dei deputati – Obbligo di garantire la salute del personale al servizio dell’Unione – Immunità parlamentare – Trattamento dei dati personali – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto all’integrità fisica – Diritto alla sicurezza – Parità di trattamento – Proporzionalità. — Cause riunite T-710/21, T-722/21 e T-723/21

Giurisprudenza europea62021TJ0710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto i ricorsi di alcuni deputati europei contro la decisione del Parlamento che imponeva il certificato COVID per l’accesso agli edifici parlamentari. Ha riconosciuto la ricevibilità dei ricorsi, ma nel merito ha ritenuto valida la base giuridica interna, compatibile la misura con i diritti dei deputati e con la disciplina in materia di dati personali, oltre che proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela della salute e di ripresa dell’attività in presenza. La pronuncia valorizza il potere di organizzazione interna del Parlamento e il suo dovere di proteggere il personale.

Ricorso di annullamento contro la decisione del Parlamento europeo che subordinava l’accesso ai suoi edifici alla presentazione di un certificato COVID-19 digitale valido: base giuridica, diritti dei deputati, protezione dei dati e proporzionalità.

La questione giuridica

Se la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021, che imponeva la presentazione di un certificato COVID-19 digitale valido per accedere agli edifici del Parlamento, fosse fondata su una base giuridica valida; se violasse la libertà e l’indipendenza dei deputati o le loro immunità; se fosse conforme alla disciplina UE in materia di protezione dei dati personali; e se costituisse un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali invocati dai ricorrenti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il Parlamento europeo, nell’esercizio del proprio potere di organizzazione interna fondato sull’articolo 232 TFUE e sull’articolo 25, paragrafo 2, del suo regolamento, poteva legittimamente subordinare l’accesso ai propri edifici alla presentazione di un certificato COVID-19 valido, poiché la misura costituiva un atto regolamentare direttamente applicabile ai deputati e privo di misure di esecuzione, perseguiva un obiettivo legittimo di tutela della salute e di continuità delle attività parlamentari, rispettava la disciplina sulla protezione dei dati personali e non ledeva in modo sproporzionato la libertà e indipendenza dei deputati, né le loro immunità, né gli altri diritti fondamentali invocati.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 232 TFUE
  • articolo 10 TFUE
  • articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articoli 6, 7, 8, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 2 della decisione 2005/684/CE, Euratom (Statuto dei deputati del Parlamento europeo)
  • protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • articolo 7 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • articolo 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • regolamento (UE) 2021/953
  • regolamento (UE) 2021/954
  • regolamento (UE) 2018/1725
  • articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 10 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 339 TFUE
  • articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso contro l’obbligo di certificato COVID per accedere agli edifici del Parlamento europeo

La sentenza riguarda ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE proposti da deputati europei contro una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021. La misura imponeva, per un periodo determinato, la presentazione di un certificato COVID-19 digitale dell’Unione valido per accedere agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.

Fatti e procedimento

Nel contesto della pandemia da COVID-19, il Parlamento aveva adottato varie misure sanitarie e organizzative per proteggere la salute di deputati, personale e visitatori e per garantire la continuità delle attività istituzionali. Dopo una fase di telelavoro eccezionale, con il peggioramento della situazione sanitaria nel settembre-ottobre 2021, l’Ufficio di presidenza ha adottato la decisione impugnata, poi prorogata dopo la sua adozione.

La decisione si inseriva in un quadro più ampio segnato dai regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 sul certificato COVID digitale dell’UE, e prevedeva che l’accesso agli edifici parlamentari fosse subordinato alla presentazione di un certificato di vaccinazione, test o guarigione valido.

Ricevibilità

Il Tribunale ha anzitutto esaminato l’interesse ad agire, ritenendolo sussistente nonostante la natura temporanea della misura, poiché non si poteva escludere la ripetizione futura delle asserite illegittimità e la decisione era stata prorogata più volte.

Quanto alla legittimazione ad agire, il Tribunale ha qualificato la decisione come atto regolamentare di portata generale. Ha poi escluso che i ricorrenti fossero destinatari dell’atto, ma ha riconosciuto che erano direttamente interessati e che l’atto non comportava misure di esecuzione nei loro confronti, poiché l’obbligo discendeva automaticamente dalla decisione e i controlli di sicurezza si limitavano a verificare la presenza di un certificato valido, senza adottare un atto impugnabile. È stata quindi riconosciuta la legittimazione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Domande di adattamento dei ricorsi

I ricorrenti avevano chiesto oralmente di adattare i ricorsi alle decisioni successive di proroga della misura. Il Tribunale ha dichiarato tali domande irricevibili perché non presentate con atto separato prima della chiusura della fase orale, come richiesto dall’articolo 86 del regolamento di procedura.

Base giuridica della decisione

Sul primo motivo, il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, letto in combinato con l’articolo 232 TFUE, costituisse una base giuridica valida per una misura di organizzazione interna concernente accesso e sicurezza negli edifici parlamentari.

La decisione è stata considerata conforme al potere del Parlamento di organizzare internamente i propri lavori e di adottare provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’istituzione. Il Tribunale ha inoltre escluso che il fatto che la decisione non fosse una legge in senso formale impedisse di qualificarla come "legge" ai fini dell’articolo 8 della Carta, interpretato alla luce dell’articolo 8 CEDU, poiché il concetto di legge è sostanziale e comprende anche atti di rango inferiore, purché accessibili e prevedibili.

Libertà e indipendenza dei deputati; immunità parlamentari

Sul secondo motivo, il Tribunale ha riconosciuto che l’obbligo di esibire il certificato COVID costituiva un’ingerenza nel libero esercizio del mandato parlamentare, ma ha affermato che tale libertà non è assoluta e può essere limitata dal Parlamento in base al suo potere di organizzazione interna, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La misura perseguiva un obiettivo legittimo: conciliare la continuità delle attività parlamentari, da un lato, e la tutela della salute di tutte le persone presenti negli edifici, dall’altro. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse violazione dello Statuto dei deputati né del protocollo n. 7 sulle immunità, poiché tali immunità hanno carattere funzionale e servono a garantire il buon funzionamento dell’istituzione, non a conferire un privilegio personale al singolo deputato.

Protezione dei dati personali

Sul terzo motivo, il Tribunale ha escluso la violazione dei principi di limitazione delle finalità, legalità, lealtà, trasparenza e minimizzazione.

Ha ritenuto che il Parlamento disponesse di una base giuridica nel diritto dell’Unione, fondata sul suo potere di organizzazione interna e sull’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2018/1725, per trattare i dati contenuti nei certificati COVID ai fini dell’accesso agli edifici. L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2021/953 è stato interpretato come riferito al trattamento degli Stati membri nell’ambito di quel regolamento, non come limite per le istituzioni dell’Unione.

Quanto alla trasparenza, il Tribunale ha rilevato che il Parlamento aveva informato gli interessati mediante registro pubblico delle operazioni di trattamento, messaggio di posta elettronica e affissione della decisione nei punti di accesso. Quanto alla minimizzazione, ha osservato che i dati visualizzati al controllo erano limitati, non venivano memorizzati o trasmessi, e che le misure tecniche e organizzative adottate riducevano il rischio di divulgazione indebita.

Diritti fondamentali e proporzionalità

Sul quarto motivo, il Tribunale ha escluso una violazione ingiustificata o sproporzionata del diritto alla vita privata, alla protezione dei dati, all’integrità fisica, alla libertà, alla sicurezza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione.

Ha ritenuto che la misura fosse prevista dalla legge, non incidesse sul contenuto essenziale dei diritti invocati e non imponesse in realtà un obbligo vaccinale mascherato, poiché era sufficiente presentare uno dei tre tipi di certificato previsti dal regolamento 2021/953. Ha inoltre considerato che i test richiesti non comportavano una compressione irragionevole dell’integrità fisica e che le differenze di trattamento lamentate non erano fondate, dato che tutti coloro che accedevano agli edifici erano soggetti alla stessa logica di controllo in funzione dell’obiettivo di tutela della salute.

Sul piano della proporzionalità, il Tribunale ha valorizzato il principio di precauzione e il dovere di sollecitudine del Parlamento verso il proprio personale. Ha ritenuto che, alla luce della situazione epidemiologica del momento, dell’aumento dei contagi, della variante Delta e delle caratteristiche del Parlamento come istituzione con frequenti flussi internazionali, l’obbligo di certificato COVID fosse idoneo, necessario e proporzionato. La misura era inoltre temporanea e soggetta a riesame periodico.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi e ha condannato i ricorrenti alle spese, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.

Principi rilevanti per la pratica

La pronuncia conferma che il Parlamento europeo dispone di un ampio potere di organizzazione interna per disciplinare l’accesso ai propri edifici, anche con misure sanitarie restrittive, purché sorrette da una base normativa interna, proporzionate e rispettose della disciplina sulla protezione dei dati. La sentenza chiarisce inoltre che le immunità parlamentari hanno funzione istituzionale e non impediscono, di per sé, misure generali di sicurezza adottate dall’istituzione per garantire salute e continuità operativa.

Come è indicizzato

Materiesanità pubblicadati personalidiritti fondamentaliprivilegi e immunità dei deputati europeiricevibilità del ricorso diretto

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