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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-674/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 aprile 2022. — Airbnb Ireland UC contro Région de Bruxelles-Capitale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni tributarie – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del settore tributario – Definizione – Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici – Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta – Articolo 56 TFUE – Insussistenza di discriminazione – Insussistenza di restrizione. — Causa C-674/20

Giurisprudenza europea62020CJ0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha stabilito che l’obbligo imposto agli intermediari immobiliari di trasmettere, su richiesta, dati utili alla riscossione di un’imposta turistica regionale appartiene al settore tributario ed è quindi escluso dalla direttiva sul commercio elettronico. Ha inoltre escluso che la misura violi l’articolo 56 TFUE, poiché non è discriminatoria e non incide in modo rilevante sulle condizioni di prestazione dei servizi. La direttiva 2006/123 non è stata esaminata nel merito nella parte relativa alla sua applicabilità, mentre la questione sull’articolo 15 della direttiva 2000/31 è divenuta priva di oggetto.

Portale di intermediazione immobiliare e obbligo di comunicazione dati all’amministrazione tributaria: esclusione dal campo della direttiva 2000/31 e compatibilità con la თავისუფa prestazione di servizi

La questione giuridica

Se una disposizione di normativa regionale tributaria che impone agli intermediari immobiliari, su richiesta scritta dell’amministrazione finanziaria, di comunicare dati sui gestori, sui recapiti e sui pernottamenti relativi a esercizi ricettivi turistici rientri nel 'settore tributario' ed sia quindi esclusa dalla direttiva 2000/31/CE; se, in tal caso, la direttiva 2006/123/CE si applichi; e se una simile misura sia compatibile con l’articolo 56 TFUE. Inoltre, se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 autorizzi una misura di questo tipo.

Principio di diritto

La Corte afferma che una norma tributaria regionale che impone agli intermediari di comunicare all’amministrazione fiscale dati necessari a individuare i debitori e la base imponibile di un’imposta turistica rientra, per la sua natura inscindibilmente collegata al prelievo, nel 'settore tributario' ed è quindi esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE. Di conseguenza non occorre esaminare l’articolo 15, paragrafo 2, di tale direttiva; quanto alla libertà di prestazione dei servizi, la misura non è discriminatoria e non introduce una restrizione vietata dall’articolo 56 TFUE perché si applica a tutti gli intermediari, indipendentemente dallo Stato di stabilimento e dalle modalità di intermediazione, e produce al più costi accessori, troppo indiretti e limitati per integrare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 114, paragrafo 2, TFUE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 1, paragrafo 5, lettera a), direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3, paragrafi 2 e 4, direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 15, paragrafo 2, direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articoli 1, 2 e 3 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 94, lettera c), regolamento di procedura della Corte

Portale di intermediazione immobiliare e obbligo di comunicazione dati ai fini tributari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour constitutionnelle belga in una controversia tra Airbnb Ireland UC e la Région de Bruxelles-Capitale. Oggetto del giudizio è l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 sull’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici, che impone agli intermediari di comunicare dati all’amministrazione tributaria su richiesta scritta.

Fatti e procedimento principale

La legge regionale istituisce un’imposta forfettaria per pernottamento dovuta dal gestore dell’esercizio ricettivo turistico, o in subordine dal proprietario. L’articolo 12 obbliga gli intermediari, per gli esercizi situati nella Regione di Bruxelles-Capitale, a comunicare i dati del gestore, i recapiti degli esercizi, il numero di pernottamenti e le unità abitative gestite nell’anno precedente, pena un’ammenda amministrativa di EUR 10 000.

Dopo una prima e una seconda richiesta di informazioni dell’amministrazione tributaria, Airbnb Ireland non ha risposto ed è stata sanzionata. Parallelamente aveva proposto ricorso di annullamento dinanzi al giudice del rinvio, che ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali relative alla direttiva 2000/31, alla direttiva 2006/123 e all’articolo 56 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31/CE, che esclude il 'settore tributario';
  • l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, relativo alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti;
  • gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2006/123/CE;
  • l’articolo 56 TFUE;
  • l’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, richiamato come chiave sistematica per interpretare l’esclusione delle disposizioni fiscali.

Sono menzionati anche i considerando 12, 13 e 21 della direttiva 2000/31.

Prima questione: esclusione dal settore tributario

La Corte precisa anzitutto che l’esclusione del 'settore tributario' va interpretata in senso ampio. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’esclusione fiscale comprende tutti gli aspetti della materia tributaria, sia sostanziali sia procedurali, e anche le modalità di recupero dei tributi.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che l’articolo 12:

  • è inserito in una normativa tributaria regionale;
  • si rivolge all’amministrazione tributaria;
  • riguarda dati indispensabili per identificare il debitore dell’imposta, la base imponibile e l’importo del tributo.

Ne deriva che la disposizione è inscindibile, per natura, dalla disciplina fiscale di cui fa parte e ricade quindi nel settore tributario. Essa è dunque esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31.

Seconda questione: direttiva 2006/123 e articolo 56 TFUE

La Corte dichiara irricevibile la prima parte della seconda questione, perché il giudice del rinvio non ha spiegato sufficientemente il nesso tra la norma contestata e gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123, come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

Esamina invece il profilo relativo all’articolo 56 TFUE e conclude che la misura non viola la libera prestazione dei servizi. La disposizione si applica a tutti gli intermediari che operano su esercizi ricettivi turistici situati nella Regione, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento e dalle modalità di intermediazione. Essa non disciplina le condizioni di esercizio del servizio, ma impone un obbligo informativo funzionale alla corretta riscossione dell’imposta.

La Corte aggiunge che gli eventuali oneri supplementari sono troppo indiretti e troppo limitati per integrare una restrizione vietata; anche i costi di ricerca e archiviazione dei dati risultano ridotti, soprattutto per gli operatori digitali che già conservano tali informazioni.

Terza questione: articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31

Poiché la Corte ha escluso l’applicabilità della direttiva 2000/31 alla misura controversa, non risponde alla terza questione relativa all’articolo 15, paragrafo 2, della stessa direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la disposizione regionale rientra nel settore tributario ed è esclusa dalla direttiva 2000/31/CE;
  • la normativa non contrasta con l’articolo 56 TFUE.

Le spese restano rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Come è indicizzato

Materiecommercio elettronicoservizi della società dell’informazionefiscalitàlibera prestazione dei serviziintermediazione immobiliare

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