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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-108/21

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 aprile 2022. — Ferdinand Ilunga Luyoyo contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Permanenza delle circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l’adozione delle misure restrittive. — Causa T-108/21

Giurisprudenza europea62021TJ0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la proroga delle sanzioni contro Ferdinand Ilunga Luyoyo perché il Consiglio non ha dimostrato in modo adeguato che, al momento del riesame del 2020, esistesse ancora un nesso sufficiente tra il ricorrente e le violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. La mera conservazione del grado militare e la sua attività pubblica, compresa la presidenza di una federazione pugilistica, non bastano a giustificare il mantenimento delle misure. La causa conferma che il Consiglio deve fondare ogni proroga su una valutazione aggiornata e probatoriamente solida.

Annullamento del mantenimento in elenco di misure restrittive PESC contro un ex comandante della polizia congolese per difetto di prova aggiornata del nesso con gravi violazioni dei diritti umani.

La questione giuridica

Se, in sede di riesame e proroga di misure restrittive adottate nei confronti di una persona ritenuta responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo, il Consiglio avesse fornito una base fattuale sufficientemente solida per mantenere il nome del ricorrente negli elenchi, nonostante la cessazione delle sue funzioni nella polizia congolese e l’assenza di elementi attuali che dimostrassero un suo ulteriore coinvolgimento o un’influenza sulla politica di sicurezza.

Principio di diritto

Nel riesame di misure restrittive adottate in ambito PESC, il Consiglio può fondarsi anche su fatti anteriori per mantenere un nominativo in elenco solo se dimostra, con elementi concreti, precisi e concordanti, che le circostanze di fatto e di diritto che giustificavano la misura permangono al momento della proroga. Se la persona interessata ha cessato da tempo le funzioni che avevano motivato l’inserimento e il Consiglio non prova un ulteriore nesso attuale con la situazione combattuta o un’influenza effettiva sulla politica di sicurezza, il mantenimento in elenco è viziato da errore di valutazione e deve essere annullato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 31, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Decisione 2010/788/PESC
  • Regolamento (CE) n. 1183/2005
  • Decisione (PESC) 2016/2231
  • Regolamento (UE) 2016/2230
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2017/905
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/904
  • Decisione (PESC) 2017/2282
  • Decisione (PESC) 2018/1940
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931
  • Decisione (PESC) 2019/2109
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101
  • Decisione (PESC) 2020/2033
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021
  • Decisione (PESC) 2021/2181
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC
  • Articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2010/788/PESC
  • Articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005
  • Articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC

Annullamento del mantenimento in elenco di misure restrittive contro Ferdinand Ilunga Luyoyo

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto contro la proroga di misure restrittive adottate nell’ambito della PESC nei confronti di un ex comandante della polizia nazionale congolese. Il Tribunale esamina se il Consiglio abbia correttamente mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi collegati alla Repubblica democratica del Congo.

Fatti e iter delle misure restrittive

Il ricorrente era stato inizialmente inserito negli elenchi perché, quale comandante della LNI della PNC, sarebbe stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In seguito, il suo inserimento era stato prorogato più volte, con aggiornamenti della motivazione, fino agli atti impugnati del 10 dicembre 2020, che lo mantenevano in elenco fino al 12 dicembre 2021.

Il procedimento di riesame è stato avviato nel 2020: il ricorrente ha chiesto l’accesso al fascicolo e ha sostenuto di non avere più alcun ruolo effettivo nella PNC dal dicembre 2019, pur conservando il grado di generale e assumendo la presidenza della Federazione pugilistica congolese a titolo privato. Il Consiglio ha risposto aggiornando la motivazione e facendo leva anche sulla sua presunta attività pubblica in Repubblica democratica del Congo.

Normativa rilevante

Le misure si fondano sulla decisione 2010/788/PESC e sul regolamento (CE) n. 1183/2005, come modificati dalla decisione 2016/2231 e dal regolamento 2016/2230. Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788, e l’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento n. 1183/2005, che consentono di colpire le persone che ostacolano una soluzione consensuale e pacifica, compromettendo lo stato di diritto, o che pianificano, dirigono o compiono gravi violazioni dei diritti umani.

Sono inoltre richiamati l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2010/788, nonché l’articolo 2 del regolamento n. 1183/2005, relativi rispettivamente al divieto di ingresso e al congelamento dei fondi.

Motivi di ricorso e posizione delle parti

Il ricorrente ha dedotto due motivi: violazione del diritto di essere sentito ed errori di valutazione. Il Tribunale decide di esaminare anzitutto il secondo motivo.

Secondo il ricorrente, il Consiglio non poteva mantenere il suo nominativo in elenco basandosi su fatti passati e su incarichi che egli non ricopriva più al momento dell’adozione degli atti impugnati. Inoltre, il ruolo di presidente della federazione pugilistica non dimostrava alcun coinvolgimento nella politica di sicurezza o in violazioni dei diritti umani.

Il Consiglio replica che le condizioni in Repubblica democratica del Congo non erano mutate in modo sufficiente, che le violazioni dei diritti umani da parte di membri della PNC continuavano, e che il ricorrente non aveva preso le distanze dal precedente regime. Secondo il Consiglio, il mantenimento del grado di generale e la permanenza sulla scena pubblica dimostravano una persistenza del suo peso politico.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia sul controllo giurisdizionale delle misure restrittive, sottolineando che il giudice dell’Unione deve verificare l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida. In caso di contestazione, spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza dei motivi addotti; non incombe al destinatario provare la loro infondatezza.

Ricorda inoltre che le misure restrittive hanno natura cautelare e provvisoria, sicché la loro validità dipende dal permanere delle circostanze che ne hanno giustificato l’adozione. In sede di riesame, il Consiglio deve effettuare una valutazione aggiornata e stabilire se gli obiettivi delle misure siano stati raggiunti o se permanga la necessità del loro mantenimento.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che:

  • le condizioni generali in Repubblica democratica del Congo, al momento del riesame, erano ancora preoccupanti, anche sulla base di informazioni ONU sulle violazioni dei diritti umani commesse nel 2020 dagli agenti della PNC;
  • tuttavia, sul piano individuale, il Consiglio non ha dimostrato un nesso attuale tra il ricorrente e tali violazioni successivamente al dicembre 2019;
  • il richiamo al suo grado di generale non prova da solo una capacità di influenza sulla politica di sicurezza;
  • gli articoli prodotti sul suo ruolo di presidente della federazione pugilistica non mostrano un’influenza politica concreta, ma solo attività compatibili con normali funzioni di dirigenza sportiva;
  • l’argomento secondo cui il ricorrente non si sarebbe distaccato dal precedente regime non basta, nelle circostanze del caso, a colmare la mancanza di prova di un legame attuale con la situazione combattuta.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione nel ritenere ancora giustificato il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi, poiché non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato la persistenza delle circostanze che avevano motivato l’inserimento iniziale e le successive proroghe.

Di conseguenza, annulla la decisione (PESC) 2020/2033 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 nella parte in cui riguardano Ferdinand Ilunga Luyoyo. La domanda subordinata del Consiglio sul mantenimento temporale degli effetti della decisione diviene priva di oggetto, poiché il ricorrente è stato nuovamente inserito in un atto successivo non impugnato. Il Consiglio è condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nel settore delle misure restrittive, il Consiglio non può limitarsi a richiamare fatti storici o elementi generici di influenza pubblica: deve dimostrare, al momento della proroga, un collegamento concreto e attuale tra l’interessato e le violazioni o la situazione che si intende contrastare. In mancanza, il mantenimento in elenco è illegittimo.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive psccongelamento dei capitalidivieto di ingressodiritti fondamentalicontrollo giurisdizionale degli atti dell’unione

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