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Sentenza

Sentenza n. 3573/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1879/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 25.05.2023

Giustizia amministrativa202504431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2016/17-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1879/2023, notificata al Ministero il 29 giugno 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente, a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 e fino all'anno 2022/23, per complessivi 3.500 euro. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione desse esecuzione al titolo, chiedendo l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero, pur costituito, si era limitato a una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito né fornire indicazioni sull'iter di pagamento; il credito è stato quindi ritenuto non contestato nell'an e nel quantum. Il giudice ha accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e impartire le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”

    È la disposizione sostanziale richiamata nel titolo giudiziale posto in esecuzione, relativo al beneficio economico della Carta Docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, il giudice può accertare l'inadempimento quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte della pubblica amministrazione.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum ai fini dell'ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su comunicazione dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'attività del commissario ad acta finalizzata all'esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è posta a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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