Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'atto di inquadramento nei ruoli degli ispettori del corpo della polizia penitenziaria, non cognito, nella parte in cuinon riconosce alla ricorrente anzianita' assoluta e docorrenza assegni da luglio 2007.

Giustizia amministrativa201500175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: atto di inquadramento definitivo nei ruoli degli ispettori della Polizia penitenziaria, nella parte in cui non riconosceva l'anzianità assoluta e la decorrenza degli assegni da luglio 2007

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, vincitrice di una procedura concorsuale per il conferimento di posti da allievo vice ispettore, ha contestato il ritardo nella conclusione del concorso e l'atto di inquadramento che non riconosceva la retrodatazione della nomina e degli effetti economici. Ha dedotto l'illegittimità della condotta amministrativa per l'eccessiva e patologica durata della procedura, lamentando sia il diritto alla ricostruzione della carriera e alla retrodatazione della promozione, sia il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al ritardo e alla perdita delle possibilità di progressione economica e professionale. Ha sostenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo, costituito dalla violazione dei termini procedimentali, e dell'elemento soggettivo, almeno nella forma della colpa dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha respinto la pretesa di retrodatazione della nomina e di ricostruzione della carriera, richiamando l'art. 28 del d.lgs. n. 443/1992 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato: la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione e il passaggio di carriera presuppone il possesso dei necessari requisiti formativi e professionali. La decorrenza della promozione è accertata mediante un atto autoritativo, rispetto al quale l'interessata vanta un interesse legittimo, non un diritto soggettivo alla ricostruzione della carriera; la retrodatazione invertirebbe illegittimamente la sequenza tra formazione e nomina. Ha invece accolto la domanda risarcitoria per il ritardo nella conclusione del concorso. Il termine ragionevole è stato individuato nel settembre 2006, circa tre anni e mezzo dopo l'indizione della procedura, sulla base del termine di 780 giorni previsto dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540 e del principio generale espresso dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994. Il superamento del termine, superiore al quintuplo di quello previsto, in assenza di fatti oggettivi non imputabili all'amministrazione, ha fondato la presunzione di colpa. Il nesso causale è stato ritenuto provato secondo il criterio del più probabile che non, poiché il ritardo ha differito l'attribuzione della qualifica e dei relativi emolumenti. Il danno è stato riconosciuto in via equitativa, nei limiti delle differenze retributive non connesse all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, detraendo quanto percepito per altra attività lavorativa nel medesimo periodo; sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge. È stato escluso il danno non patrimoniale, perché genericamente allegato e non provato. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., il Ministero dovrà formulare entro sessanta giorni una proposta di pagamento conforme ai criteri indicati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 443/1992

    La nomina a vice ispettore della Polizia penitenziaria si consegue solo al termine del corso di formazione; il passaggio di carriera presuppone quindi l'avvenuto svolgimento del corso e il possesso dei requisiti formativi e professionali.

  • art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994

    La previsione del termine di sei mesi per la conclusione delle procedure concorsuali esprime il principio generale secondo cui la durata delle operazioni concorsuali deve essere contenuta entro termini predeterminati e comunque ragionevoli.

  • D.M. 20 novembre 1995, n. 540

    La tabella relativa al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria individua in 780 giorni il termine di durata dei procedimenti concorsuali fino a cinquantamila candidati; il suo superamento rileva ai fini dell'accertamento del ritardo illecito.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Quando la quantificazione del danno non è possibile o è difficoltosa, il giudice può stabilire i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi nella formulazione di una proposta risarcitoria entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • La nomina a una qualifica superiore della Polizia penitenziaria, quando la disciplina prevede un corso di formazione, si perfeziona soltanto al termine del corso; non può essere riconosciuta una retrodatazione della promozione che anticipi cronologicamente il momento formativo e trasformi l'interesse legittimo all'adozione dell'atto di inquadramento in un diritto alla ricostruzione della carriera.
  • L'eccessivo ritardo nella conclusione di una procedura concorsuale può fondare la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione quando sia superato il termine normativamente previsto o comunque un termine ragionevole, e l'amministrazione non dimostri l'esistenza di fatti oggettivi, non imputabili, idonei a giustificare il ritardo.
  • La grave violazione del termine di conclusione della procedura concorsuale, soprattutto quando la durata effettiva superi ampiamente quella prevista, consente di presumere la colpa dell'amministrazione, salva la prova di circostanze oggettive e non imputabili che abbiano determinato il ritardo.
  • Il danno derivante dalla tardiva attribuzione di una qualifica superiore non coincide con le retribuzioni integrali non percepite, poiché queste presuppongono lo svolgimento della prestazione lavorativa; esso può essere liquidato equitativamente considerando le differenze economiche connesse alla qualifica, detraendo gli emolumenti percepiti per altra attività lavorativa nel medesimo periodo.
  • Il danno non patrimoniale da ritardo nella procedura concorsuale non è risarcibile sulla base della mera allegazione della lesione delle aspirazioni personali, familiari, sociali o professionali, ma richiede una specifica prova del pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDanno da ritardo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.