Ordinanza n. 102/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari della delibera di Invitalia S.p.a. del 30.1.2026 di “non accoglibilità” della domanda di ammissione alle agevolazioni ex d.lgs. n. 185/2000 e s.m.i. (ID Progetto NIT0C200000162) presentata da Marina Alfonsetti in relazione ad una iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto la “realizzazione e gestione di un campeggio nel Comune di Caporciano (AQ)”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi compresa, per quanto occorrere possa, la comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui alla nota di Invitalia S.p.a. del 13.1.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di Invitalia S.p.A. di non accoglibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione e gestione di un campeggio, nonché comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatrice economica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui Invitalia ha dichiarato non accoglibile la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000 per un'iniziativa imprenditoriale consistente nella realizzazione e gestione di un campeggio. Il diniego è stato fondato sulla qualificazione del progetto come “agricampeggio” e sulla conseguente applicazione della disciplina agrituristica e della clausola di esclusione dalle agevolazioni. La ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'iniziativa era diretta alla realizzazione e gestione di una struttura ricettiva priva di attività di produzione agricola e non riconducibile a un soggetto qualificabile come imprenditore agricolo. È stata inoltre contestata la rilevanza decisiva attribuita da Invitalia alla denominazione “agricampeggio” utilizzata nella domanda.
La decisione
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili profili di fondatezza e ha ravvisato il fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria e motivazione. Secondo il giudice, l'iniziativa risultava orientata alla realizzazione e gestione di una struttura ricettiva priva di attività agricola e non riferibile a un imprenditore agricolo. La qualificazione come “agricampeggio”, pur reiterata nella domanda, non poteva essere ritenuta di per sé decisiva, dovendo l'inquadramento giuridico fondarsi sulla concreta struttura dell'iniziativa, sui servizi offerti e sul quadro normativo applicabile. Non risultava adeguatamente istruita né motivata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'attività agrituristica o l'effettiva riconducibilità del progetto ad attività connesse alla produzione primaria. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e fissato l'udienza pubblica di merito; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 185/2000
agevolazioni ex d.lgs. n. 185/2000 e s.m.i.
Il provvedimento richiama la disciplina delle agevolazioni richiesta dalla promotrice dell'iniziativa imprenditoriale e la correlata clausola di esclusione applicata da Invitalia.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della misura di sospensione adottata dal TAR.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione a un'agevolazione pubblica, la qualificazione giuridica di un'iniziativa imprenditoriale non può fondarsi esclusivamente sul nomen utilizzato dal richiedente, ma deve essere ricostruita in relazione alla concreta struttura del progetto, ai servizi offerti e al quadro normativo applicabile.
- L'applicazione di una clausola di esclusione dalle agevolazioni presuppone un'adeguata istruttoria sui presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie esclusa; non è sufficiente attribuire al progetto una denominazione riconducibile a tale fattispecie.
- Quando un progetto ricettivo non presenta attività di produzione agricola né è riferibile a un soggetto qualificabile come imprenditore agricolo, la sua qualificazione come attività agrituristica o agricampeggio richiede uno specifico accertamento della riconducibilità dell'iniziativa ad attività connesse alla produzione primaria.
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla qualificazione dell'iniziativa e all'applicabilità della clausola di esclusione può giustificare la sospensione dell'atto ai fini del riesame.
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