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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del verbale unico delle sedute del 29.09.2025 e del 8.10.2025 della commissione esaminatrice per la selezione interna per le progressioni tra le aree ai sensi dell’art. 52, co. 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, co. 6, 7 e 8 del CCNL FL 2019-2022, indetta dal Comune di Rio con avviso prot. 11610 del 8.09.2025), limitatamente alla “procedura B” per 1 profilo da funzionario specialista dell’area della vigilanza, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione dalla procedura del ricorrente per mancanza del requisito di ammissione di cinque anni nella categoria degli “Istruttori” o equivalente; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi: la determinazione del responsabile del Servizio 2 – Gestione economico finanziaria e delle risorse umane del Comune di Rio n. 517 del 24.11.2025, n. 517; il verbale della commissione del 19.11.2025, richiamato nella suddetta nota ma non conosciuto; la graduatoria finale della suddetta procedura; l’eventuale provvedimento di assunzione/nomina del primo classificato nella qualifica di funzionario specialista dell’Area della vigilanza del Comune di Rio;

Giustizia amministrativa202503498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura interna per la progressione all’Area dei funzionari specialisti della vigilanza, nonché gli atti successivi della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale unico delle sedute della commissione esaminatrice relative alla procedura B per un posto di funzionario specialista dell’Area della vigilanza, nella parte in cui è stato escluso per la mancanza del requisito di cinque anni nella categoria degli Istruttori o equivalente. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e conseguenti, tra cui la determinazione del Comune di Rio, il verbale della commissione successivo, la graduatoria finale e l’eventuale provvedimento di assunzione o nomina del primo classificato. La questione cautelare riguardava, in particolare, la legittimità della comparazione tra la qualifica rivestita dal ricorrente nel Corpo della Guardia di Finanza e l’inquadramento nell’Area degli Istruttori presso il Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo non sussistente, allo stato del sommario esame, una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso. Il Collegio ha rilevato che l’avviso di selezione prevedeva l’utilizzo della graduatoria, salvo esclusioni o rinunce dei vincitori, esclusivamente entro i limiti dei posti messi a selezione. Inoltre, anche ipotizzando l’ammissione del ricorrente e l’attribuzione del punteggio massimo da lui indicato, pari a 30,27 punti, egli non avrebbe comunque superato il punteggio di 32,50 attribuito al primo graduato, rispetto al quale non erano state formulate contestazioni. Ne consegue il mancato superamento della prova di resistenza, a prescindere dalla correttezza della valutazione comparativa tra la qualifica posseduta nella Guardia di Finanza e l’Area degli Istruttori del Comune. Il periculum non è stato espressamente esaminato, essendo sufficiente il difetto di fumus. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale base normativa della procedura interna per le progressioni tra le aree.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni locali 2019-2022

    Richiamato quale disciplina contrattuale della procedura di progressione tra le aree.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare collegiale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri una ragionevole possibilità di ottenere, nel merito, una decisione favorevole.
  • In una procedura selettiva, il candidato escluso non supera la prova di resistenza se, anche ipotizzando la sua ammissione e attribuendogli il punteggio massimo conseguibile, non potrebbe comunque collocarsi utilmente rispetto al primo graduato non contestato, quando la graduatoria sia utilizzabile esclusivamente entro il numero dei posti messi a selezione.
  • Il difetto della prova di resistenza può giustificare il rigetto della tutela cautelare anche senza una preventiva decisione sulla correttezza del requisito di ammissione contestato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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