Cassazione Penale, Sentenza n. 38771/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/03/2025 nella parte in cui confermava le statuizioni civili nei confronti di Silvia Schiavi. Il ricorso articolava più motivi: violazione di legge e dell'art.111 Cost. per motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di appello; nullità e violazione del diritto di difesa per la perizia grafologica (oggetto dell'incarico non rispettato); violazione del diritto di difesa per mancata ammissione della perizia tecnico-contabile richiesta; erronea valutazione dei presupposti in diritto e della motivazione con riguardo all'assoluzione nel merito e alle pretese civilistiche; violazione dell'art.82 c.p.p. per mancata revoca delle statuizioni civili in presenza di silenzio/tacita revoca della parte civile. In corso di cassazione è stata prodotta remissione di querela della persona offesa (Giuseppe Montani) relativa ai reati procedibili a querela (capi A), C) e D)), con successiva accettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto valida e rituale la remissione di querela acquisita agli atti e ha dichiarato estinti per remissione di querela i reati procedibili a querela indicati ai capi A), C) e D). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha eliminato le statuizioni civili connesse ai reati estinti. Ha inoltre disposto che le spese processuali fossero poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 485 cod. pen.
Nella sentenza di secondo grado il capo B) (art. 485) è stato considerato non più preveduto come reato; la Corte d'appello aveva assolto perche' il fatto non è più previsto dalla legge come reato
art. 82 cod. proc. pen.
Rilevata nella doglianza della ricorrente rispetto alla mancata revoca automatica delle statuizioni civili; la Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto il problema assorbito dalla remissione di querela che estingue il reato e travolge le statuizioni civili
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che giustifica la condanna alle spese processuali a carico dell'imputata quando non convenuto diversamente; la Corte ha posto le spese a carico dell'imputata nella statuizione finale
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014 (Gustinetti)
Conferma del principio che la remissione di querela estingue il reato procedibile a querela e determina l'eliminazione delle statuizioni civili conseguenti
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione e travolge le statuizioni civili relative a quel reato.
- Quando la remissione di querela viene acquisita agli atti in modo rituale, il giudice di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; le questioni processuali (perizie, vizio di motivazione) possono risultare assorbite dall'intervenuta estinzione.
- La parte civile che non conferma la propria volontà di mantenere la costituzione può di fatto determinare l'eliminazione o la revisione delle statuizioni civili; l'art.82 c.p.p. e la prassi giurisprudenziale aiutano a valutare la tacita revoca, ma la remissione formalizzata del querelante è la causa più efficace di estinzione per i reati procedibili a querela.
- Le doglianze riguardanti nullità di perizie o mancata acquisizione di mezzi istruttori vanno comunque formulate e provate tempestivamente, ma possono non avere effetto se successivamente interviene una causa estintiva rilevante come la remissione di querela.
- Anche se la remissione estingue il reato, il giudice può comunque decidere sulle spese processuali secondo le norme (es. art. 340, comma 4, c.p.p.), spesso a carico dell'imputato salvo diversa convenzione.
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