Sentenza del 03/12/2018 n. 2805 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Centro operativo di Pescara - emanazione di avvisi di accertamento - è incompetente. Centro operativo di Pescara - poteri di controllo - redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il Centro operativo di Pescara fosse competente a emettere l'avviso di accertamento. L'accertamento riguardava redditi da locazione relativi a 14 immobili e recuperava a tassazione IRPEF, addizionali regionali e comunali, oltre a interessi e sanzioni. La contribuente contestava la nullità dell'atto per incompetenza funzionale del Centro operativo di Pescara, nonché carenza di motivazione, violazione dello Statuto del contribuente e, nel merito, l'imputabilità dei redditi alla società G. sas anziché a lei personalmente.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la decisione di primo grado è stata confermata. La Commissione ha stabilito che il Centro operativo di Pescara non dispone di poteri impositivi per emanare avvisi di accertamento, ma soltanto di poteri istruttori e di controllo entro i limiti previsti dall'art. 28, comma 2, del D.L. 78/2010. Tali controlli riguardano specificamente redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati, individuati anche tramite flussi informativi INPS. Poiché l'accertamento riguardava redditi da locazione di fabbricati, il Centro era funzionalmente incompetente. La competenza a emettere l'avviso spettava all'ufficio distrettuale competente in base al domicilio fiscale della contribuente. La questione preliminare ha assorbito gli ulteriori motivi di merito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 28, comma 2, D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
La norma attribuisce al Centro operativo di Pescara poteri di controllo limitati a redditi di lavoro dipendente e assimilati individuati attraverso dati INPS; non gli conferisce il potere generale di emanare avvisi di accertamento, soprattutto per categorie reddituali diverse.
Art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
La competenza territoriale per l'emissione dell'atto impositivo spetta all'ufficio distrettuale individuato in base al domicilio fiscale del contribuente.
Articoli 4 e 10 del D.Lgs. 546/1992
Sono stati richiamati dall'Agenzia per sostenere la competenza del Centro operativo, ma la Commissione ha ritenuto tali disposizioni non idonee a derogare alle norme primarie che individuano l'ufficio competente all'accertamento.
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
La contribuente ha preliminarmente attivato la procedura di reclamo-mediazione tributaria, rimasta infruttuosa prima della prosecuzione del giudizio.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 23003 del 12 novembre 2010
Il decreto direttoriale che istituisce i Centri operativi è un atto amministrativo e, in quanto fonte secondaria, non può derogare alle norme primarie sulla competenza degli uffici. Il Centro operativo di Pescara dispone di poteri istruttori, ma non di autonomi poteri impositivi, spettanti agli uffici territoriali competenti.
Massime di principio
- Un ufficio dell'Amministrazione finanziaria può emettere un avviso di accertamento solo se una norma primaria gli attribuisce espressamente il relativo potere; un atto amministrativo organizzativo non può ampliare o modificare tale competenza.
- Il Centro operativo di Pescara non deve essere considerato automaticamente competente per ogni accertamento: i suoi poteri previsti dall'art. 28 del D.L. 78/2010 sono circoscritti ai controlli su redditi di lavoro dipendente e assimilati collegati ai flussi informativi INPS.
- Per redditi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma, come i redditi fondiari o da locazione, l'avviso deve provenire dall'ufficio distrettuale competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
- La carenza di competenza funzionale dell'ufficio emittente costituisce una questione preliminare potenzialmente decisiva: se accolta, può rendere inutile l'esame delle contestazioni relative alla motivazione o al merito dell'accertamento.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia la categoria di reddito accertata sia la fonte normativa che attribuisce all'ufficio il potere di controllo e di imposizione, distinguendo sempre tra poteri istruttori e poteri impositivi.
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