Cassazione Civile, Ordinanza n. 17921/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un decreto di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Roma il 31/10/2018. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non provata l’avvenuta comunicazione del decreto e valorizzando una annotazione "a visto PM" del 12/12/2018 risultante dal registro informatico. Con il ricorso per cassazione, la Procura ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non provavano una comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e non si poteva porre a carico del pubblico ministero la prova della data di effettiva conoscenza del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, violato l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non conteneva una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere chiara la vicenda processuale. Ha inoltre affermato che, per i decreti di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 va proposta di regola entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tali adempimenti opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era del 31/10/2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 19/12/2019, il rimedio era comunque tardivo, a prescindere dalla questione sulla rituale comunicazione. Nessuna statuizione sulle spese per la qualità del ricorrente e per la mancata difesa degli intimati; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 136 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del decreto; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’onere probatorio sulla conoscenza del provvedimento; la Corte non esamina il merito della doglianza per l’inammissibilità del ricorso.
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
Stabilisce che il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Disciplina il rito dell’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
art. 702-quater c.p.c.
La Corte costituzionale ha equiparato il decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notificazione o comunicazione, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento; tale termine si applica anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria ma intellegibile esposizione dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte la comprensione della vicenda processuale e delle questioni decise nei gradi precedenti.
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in assenza di tali adempimenti, decorre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Quando, al momento della proposizione dell’opposizione, il decreto di liquidazione è già divenuto definitivo per decorso del termine lungo, non è निर्णisivo accertare se vi sia stata o meno una rituale comunicazione: il rimedio è comunque tardivo.
- La disciplina dell’opposizione al decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato si coordina con il rito sommario speciale del d.lgs. n. 150/2011 e con la qualificazione del provvedimento come atto decisorio e definitivo.
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