Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un prestito usurario contestato a più soggetti in danno di un imprenditore agricolo poi deceduto. La Corte di appello di Perugia, in giudizio di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha confermato la responsabilità per concorso in usura aggravata, rideterminando solo la pena. Secondo la ricostruzione accolta, il debitore, in grave crisi economica, aveva ricevuto due distinti finanziamenti: uno di euro 40.000 da un soggetto privato messo in contatto da un direttore di banca, con interessi mensili di euro 4.000 e assegni a garanzia, e un altro di euro 10.000 direttamente collegato al direttore bancario, con interessi mensili di euro 400 e garanzia tramite assegno. La difesa ha proposto numerosi motivi: per un imputato, violazione dei limiti del giudizio di rinvio, difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per avere la Corte parlato di usura in concreto, mancanza di prova della durata del prestito, della rilevazione ministeriale di riferimento, delle somme effettivamente restituite, vizio di motivazione sull’attendibilità del figlio della vittima, insussistenza dell’aggravante per la qualità imprenditoriale della persona offesa e trattamento sanzionatorio eccessivo con mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; per il coimputato, travisamento della prova sulle dichiarazioni del testimone, omessa considerazione di elementi difensivi e delle intercettazioni, mancata corretta applicazione dei criteri per l’usura sul prestito da euro 40.000, insussistenza dell’aggravante e della conoscenza della qualifica imprenditoriale della vittima. Un terzo soggetto, già condannato con sentenza passata in giudicato sul diverso capo, ha chiesto l’estensione degli effetti favorevoli del rinvio ai sensi dell’art. 627, comma 5 c.p.p. e ha dedotto anche una nullità per mancata citazione nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati principali e ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal soggetto intervenuto ex art. 627, comma 5 c.p.p. Ha ritenuto che la Corte di appello di rinvio si fosse correttamente uniformata ai principi del giudice rescindente, che la motivazione fosse logica e non apparente, che non vi fosse mutamento del fatto né lesione del diritto di difesa, che la durata esatta del prestito non fosse decisiva ai fini della consumazione dell’usura, perché il reato si perfeziona con la pattuizione di interessi usurari e si consuma con la loro riscossione, e che l’indicazione puntuale del decreto MEF fosse irrilevante a fronte di tassi nettamente e macroscopicamente superiori ai limiti legali. Ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione delle dichiarazioni del testimone, la configurabilità dell’aggravante per la vittima imprenditore agricolo e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Quanto alla richiesta ex art. 627, comma 5 c.p.p., ha escluso l’estensione degli effetti favorevoli perché il relativo ricorrente era stato condannato per un fatto autonomo, diverso da quello dei coimputati, condividendo solo la persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto della Cassazione; l’estensione degli effetti favorevoli ex comma 5 presuppone posizioni sostanzialmente identiche o comunque non fattispecie autonome

  • art. 628 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma sul ricorso dopo rinvio, ma non ritenuto decisivo

  • art. 644 c.p.

    il delitto di usura può integrare sia l’usura legale sia l’usura in concreto; la pattuizione di interessi abnormi e la condizione di difficoltà economica della vittima sostengono la qualificazione usuraria; l’aggravante tutela chi esercita attività imprenditoriale, professionale o artigianale

  • art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108

    richiamata per il criterio del tasso-soglia e per la disciplina antiusura

  • art. 521 c.p.p.

    il mutamento del fatto ricorre solo se vi è trasformazione radicale della fattispecie concreta con pregiudizio concreto al diritto di difesa

  • art. 522 c.p.p.

    invocato in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, ma escluso nella specie

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) ed e), comma 2, lett. c)

    norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge, vizio di motivazione e nullità

  • art. 125 c.p.p.

    la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico e i fatti decisivi valorizzati

  • art. 133 c.p.

    il giudice deve valutare globalmente i criteri di commisurazione della pena; la scelta è insindacabile se motivata in modo non illogico

  • art. 110 c.p.

    richiamato in tema di concorso di persone nel delitto di usura

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa; la Corte ribadisce la valutazione di attendibilità della prova testimoniale secondo il prudente apprezzamento del giudice

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato come parametro della condanna oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato quanto all’obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato in relazione alle note di replica depositate dalla difesa

  • art. 59 c.p.

    richiamato per l’imputazione soggettiva della circostanza aggravante, anche in caso di colpa nell’ignoranza della qualifica della vittima

Massime di principio

  • Nel delitto di usura, la pattuizione di interessi manifestamente abnormi può rendere irrilevante, sul piano decisorio, la mancata indicazione analitica del singolo decreto ministeriale di riferimento quando il superamento di qualunque soglia legale sia evidente e logicamente motivato.
  • Ai fini della configurabilità dell’usura, non è sempre necessaria la prova matematica della durata complessiva del prestito: la durata e il numero delle rate incidono sulla quantificazione del danno e sulla persistenza della condotta, ma non escludono la consumazione del reato quando il patto usurario sia già perfezionato.
  • Il giudice di rinvio non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se, nel mantenere fermo il nucleo fattuale dell’imputazione, qualifica la condotta alla luce di una diversa articolazione giuridica della stessa fattispecie concreta, purché l’imputato abbia potuto difendersi sul punto nel contraddittorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa o del teste interessato possono costituire da sole base della decisione, purché il giudice dia conto in modo rigoroso della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto e valorizzi eventuali riscontri esterni coerenti.
  • L’aggravante dell’usura commessa in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale richiede essenzialmente l’accertamento della qualifica della vittima al momento del fatto e della consapevolezza, almeno colposa, di tale situazione da parte dell’agente.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono censurabili in cassazione solo se la motivazione è del tutto apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei criteri di cui all’art. 133 c.p.
  • L’estensione degli effetti favorevoli del giudizio di rinvio a un coimputato ex art. 627, comma 5 c.p.p. presuppone una sostanziale identità della posizione e del fatto; non opera quando la condanna originaria riguarda un episodio autonomo, anche se collegato alla medesima vittima.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniProve
RamiReati contro la PADelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.