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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 1276 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine e le modalità per esercitare il diritto al rimborso di un credito IVA. In particolare, si discute se l'indicazione del credito nell'apposito riquadro della dichiarazione fiscale sia sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso, oppure se sia necessaria un'ulteriore istanza soggetta al termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

È stato affermato che l'esposizione del credito IVA nella dichiarazione fiscale è sufficiente a far considerare esercitato il diritto al rimborso. Di conseguenza, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale e non il termine decadenziale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Il testo non specifica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, pertanto non è possibile determinare con certezza quale parte abbia prevalso.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La dichiarazione annuale IVA, mediante l'esposizione del credito nell'apposito quadro e la richiesta di rimborso, costituisce modalità idonea per esercitare il diritto al rimborso del credito IVA.

  • Art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione non trova applicazione quando il diritto al rimborso è stato già esercitato attraverso l'indicazione del credito nella dichiarazione IVA; in tal caso non opera il relativo termine decadenziale.

Massime di principio

  • L'indicazione del credito IVA nella dichiarazione fiscale, accompagnata dalla richiesta di rimborso nell'apposito riquadro, può essere sufficiente a esercitare il diritto senza necessità di una successiva istanza autonoma.
  • Quando il diritto al rimborso è stato validamente esercitato in dichiarazione, il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine decadenziale previsto per le domande di rimborso non previamente esercitate.
  • È importante distinguere tra l'esercizio originario del diritto, che può risultare dalla dichiarazione IVA, e la successiva azione giudiziaria o richiesta amministrativa, alla quale possono applicarsi regole e termini diversi.
  • La corretta compilazione della dichiarazione e dell'apposito quadro di rimborso è essenziale per dimostrare la volontà del contribuente di ottenere il pagamento del credito.

Testo integrale

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