Cassazione Penale, Sentenza n. 12770/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento emessa il 24/04/2023 dal Gip del Tribunale di Venezia che aveva applicato la pena e disposto "la confisca e distruzione di quanto in sequestro". I difensori hanno denunciato la mancata motivazione circa la confisca: il provvedimento non indicava il tipo e l'oggetto della confisca, né spiegava la proporzione della misura rispetto ai beni sequestrati o perché gli oggetti (cellulari, somma di denaro, autovettura) costituissero prodotto, profitto o mezzo del reato. È stata inoltre sollevata la questione dell'assegnazione dell'autovettura ai sensi dell'art. 9, comma 9, legge n. 146/2006 e l'assenza di valutazione circa l'ipotesi che il denaro potesse derivare da attività lecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nella parte relativa alla confisca. Ha ammesso il ricorso in cassazione avverso la misura ablativa e ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca delle somme di denaro e dei telefoni cellulari per carenza di motivazione, rinviando al Tribunale di Venezia per un nuovo esame del punto secondo i principi richiamati. Ha dichiarato inammissibile, per la parte relativa, il ricorso di Dobroshi Elona con riferimento all'autovettura Audi A6 di proprietà di un terzo (Dobroshi Drini). Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale e alla pena inflitta, ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena è impugnabile nella parte in cui dispone la confisca; il patteggiamento non esclude l'obbligo di motivare la confisca quando questa è disposta.
art. 240 c.p.
Disciplina della confisca: la confisca facoltativa è ammessa solo per cose con speciale qualità (mezzi di esecuzione del reato, prodotto o profitto) ed richiede motivazione che colleghi i beni direttamente ed essenzialmente al reato; il giudice deve motivare l'esercizio della discrezionalità anche in funzione di prevenzione speciale.
Legge 12 giugno 2003 n. 134
Modifica che ha esteso l'applicabilità della confisca nelle ipotesi di patteggiamento a tutte le fattispecie previste dall'art. 240 c.p., rendendo necessaria la motivazione anche nei casi di patteggiamento.
art. 624 c.p.p.
Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità e la pena, anche quando la Cassazione annulla la sentenza limitatamente ad alcuni profili come la confisca; conseguentemente la parte annullata può essere riesaminata senza scalfire la condanna già irrevocabile.
art. 81 comma 2, art. 110, art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990
Norme penali rilevanti nel capo d'imputazione (illecito connesso a stupefacenti): contestazione sostanziale dei reati per i quali è stato patteggiato; utilizzate nella motivazione del fatto ma non rilevanti per giustificare la confisca senza adeguata motivazione specifica sui beni.
art. 9, comma 9, legge n. 146/2006
Norma richiamata dalla difesa in relazione all'assegnazione dell'autovettura; la Corte ha però ritenuto inammissibile il ricorso sulla vettura perché era di proprietà di un terzo estraneo.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, se il giudice dispone la confisca deve motivare specificamente quali beni sono confiscati, il loro rapporto diretto ed essenziale con il reato e le ragioni di proporzionalità e prevenzione speciale.
- La confisca facoltativa riguarda solo cose con speciale qualità (mezzi del reato, prodotto o profitto): il giudice deve indicare perché i singoli beni rientrano in tali categorie; l'assenza di tale prova determina l'annullamento parziale della sentenza.
- Denaro sequestrato richiede accertamento sulla sua natura (profitto del reato o provento lecito); se non motivato, la confisca del denaro è annullabile.
- Beni di terzi estranei non possono essere agevolmente confiscati: se risultano di proprietà di terzi laddove non provata la loro relazione con il reato, il ricorso del condannato è spesso inammissibile su tale punto.
- La Cassazione può annullare solo la parte della sentenza viziata (es. confisca) e rinviare per nuovo esame senza intaccare la condanna sostanziale e la pena, che possono essere dichiarate irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- Nelle decisioni che dispongono misure ablative il giudice deve evitare di limitarsi a richiamare genericamente provvedimenti anterioresenza (es. decreto di sequestro) e deve fornire autonoma e specifica motivazione nella sentenza di patteggiamento.
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